Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17992 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17992 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALO DEL COLLE il 05/09/1970
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 2 febbraio 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di
Bari in data 8 settembre 2021, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1, mesi
2 di reclusione ed euro 2000
. di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 390;
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordin alla determinazione della pena, è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni
assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata (pp. 2 e 3 sentenza impugnata), limitandosi il
ricorrente ad invocare un più mite trattamento sanzionatorio;
rilevato che il motivo di ricorso risulta comunque manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità d giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 13 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (sentenza ricorsa, p. 3), fermo restando che l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo invece necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rileva dagli atti (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025