Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43484 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME CODICE_FISCALE ) nato a PRATO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’eccessività del pena irrogata, non è consentito in sede di legittimità;
che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giu del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione de pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per circostanze e per i reati in continuazione – non può costituire oggetto di ric per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficie motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamen manifestamente illogico;
che, in particolare, l’onere argomentativo del giudice può riteners adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 c pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo ” congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferi alla media edittale;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato l discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si vedano, i particolare, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.