Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19348 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ASAAD COGNOME CODICE_FISCALE ) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribuna Roma, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente ad anni uno e mesi quattro di re ed €4000,00 di multa riconoscendo l’ipotesi di cui all’art. 73, V comma, 309/1990.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motiva in ordine al trattamento sanzionatorio. Lamentava in particolare il vizio di motiv in ordine allo scostamento dal minimo edittale in ordine alla pena base, determ in anni tre.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va infatti ricordato che la determinazione della misura della pena tra il min il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di me quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalm gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/0 Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la l conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutaz uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. Non è infatti obbligat giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o c rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, de 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
Il sindacato di legittimità è infatti ammissibile solo quando la quantific costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, l’entità della pena irrogata è stata corr giustificata in riferimento alla personalità dell’imputato, segnalato più vo diverse generalità per reati della stessa specie, oltre che per lesioni e re pubblico ufficiale, nonché in considerazione delle modalità del fatto (i giudici d sottolineano che, all’atto del sequestro di droga erano stati rinvenuti sette t alcuni proiettili e 4 bilancini di precisione).
Va infine considerato che la pena è stata irrogata in misura non superiore media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un’argomentaz più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese 267949).
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All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagame delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento d somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’ 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
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