Discrezionalità del giudice nella pena: quando la motivazione blocca il ricorso
L’Ordinanza n. 17249/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità in materia di determinazione della pena. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della sanzione è insindacabile se la decisione è sorretta da una motivazione logica e non arbitraria. Questo principio sancisce la netta separazione tra il giudizio di merito, che valuta i fatti, e quello di legittimità, che controlla la corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due individui contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. I ricorrenti lamentavano, in sostanza, due aspetti legati al trattamento sanzionatorio ricevuto:
1. Un presunto difetto di motivazione riguardo alla determinazione della pena base e agli aumenti applicati.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione possibile.
Entrambi i motivi miravano a ottenere una riduzione della pena, contestando le valutazioni operate dal giudice di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze, ritenendole non proponibili in sede di legittimità.
Le Motivazioni: i confini della discrezionalità del giudice
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha spiegato che la graduazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato in aderenza ai principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che guidano il giudice nella valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo.
La Suprema Corte ha sottolineato che una decisione su questi aspetti sfugge al sindacato di legittimità a condizione che non sia:
* Frutto di mero arbitrio o irrazionalità.
* Basata su un ragionamento palesemente illogico.
* Priva di una motivazione sufficiente.
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione adeguata per le sue scelte sanzionatorie (richiamando le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), rendendo così le critiche dei ricorrenti un tentativo di rimettere in discussione una valutazione di merito, attività preclusa al giudice di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e invia un messaggio chiaro: non è sufficiente dissentire dalla quantificazione della pena per ottenere una riforma della sentenza in Cassazione. Per avere successo, un ricorso deve dimostrare un vizio specifico nella motivazione, come una sua palese illogicità, contraddittorietà o totale assenza. In mancanza di tali vizi, la discrezionalità del giudice di merito rimane sovrana. La decisione rafforza l’importanza per i giudici di merito di redigere motivazioni chiare e complete, che diano conto del percorso logico seguito per arrivare alla determinazione della sanzione, così da rendere le loro sentenze inattaccabili sotto questo profilo.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Generalmente no. Secondo questa ordinanza, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è riesaminabile in sede di legittimità, a meno che la decisione non sia palesemente illogica, arbitraria o priva di una motivazione sufficiente.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato “inammissibile”?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione sollevata dai ricorrenti perché il ricorso non soddisfa i requisiti previsti dalla legge. In questo caso, il motivo era che la contestazione riguardava una valutazione di merito non censurabile in quella sede.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
L’ordinanza stabilisce che, a seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (nel caso specifico, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17249 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17249 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CORREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell’interesse di NOME e di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle concesse circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
Il Pres fl . ente