Discrezionalità del Giudice: Quando la Motivazione sulla Pena è Insindacabile
La discrezionalità del giudice nella determinazione della pena rappresenta uno dei pilastri del nostro sistema penale. Tuttavia, quali sono i limiti di questo potere e quando è possibile contestare una decisione ritenuta ingiusta? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti, stabilendo che il sindacato di legittimità sulla quantificazione della pena è estremamente limitato, confermando l’ampia autonomia del giudice di merito se la motivazione non è palesemente illogica.
Il Caso in Esame: La Riduzione delle Attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione della riduzione di pena, nella sua massima estensione, per le circostanze attenuanti già riconosciute. In sostanza, il ricorrente non contestava il riconoscimento delle attenuanti, ma il fatto che la riduzione applicata dal giudice non fosse stata la più ampia possibile.
La Decisione della Cassazione sulla Discrezionalità del Giudice
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara lezione sui confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La decisione si fonda su un principio consolidato: la graduazione della pena è un’attività che rientra nel potere discrezionale del giudice che ha esaminato i fatti.
Il Potere Discrezionale e i Suoi Confini
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la valutazione relativa alla pena base, agli aumenti per la continuazione e alle diminuzioni per le circostanze è insindacabile in Cassazione. L’intervento della Corte Suprema è ammesso solo in casi eccezionali, ovvero quando la determinazione del giudice di merito è frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Non è sufficiente, quindi, che l’imputato ritenga la pena semplicemente ‘troppo alta’; è necessario dimostrare un vizio logico-giuridico nel percorso argomentativo del giudice.
La Sufficienza della Motivazione Sintetica
Un punto cruciale dell’ordinanza riguarda la sufficienza della motivazione. La Corte ha specificato che l’onere argomentativo del giudice può considerarsi assolto anche attraverso il semplice richiamo agli elementi dell’art. 133 del codice penale o con l’uso di espressioni sintetiche come “pena congrua” o “pena equa”. Secondo gli Ermellini, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, soprattutto nel caso in cui la pena inflitta sia inferiore alla media edittale, ovvero al valore intermedio tra il minimo e il massimo previsti dalla legge per quel reato.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione sul principio consolidato secondo cui la graduazione della pena, sia nella determinazione della pena base sia nell’applicazione di aumenti e diminuzioni, costituisce un esercizio di discrezionalità del giudice di merito. Tale potere non è soggetto a revisione in sede di legittimità, a meno che la motivazione fornita non sia del tutto assente, puramente apparente, o viziata da una manifesta illogicità. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano adempiuto al loro obbligo di motivazione facendo riferimento ai criteri generali dell’art. 133 c.p. e utilizzando espressioni che, sebbene sintetiche, sono state ritenute idonee a esprimere un giudizio di adeguatezza della sanzione. La Corte ha ribadito che non è richiesta una motivazione analitica quando la pena si colloca al di sotto della media edittale, poiché tale scelta di per sé indica un trattamento sanzionatorio mite. Di conseguenza, il motivo di ricorso, volto a ottenere una nuova e più favorevole valutazione nel merito, è stato giudicato estraneo ai compiti della Corte di Cassazione.
le conclusioni
Con questa ordinanza, la Suprema Corte riafferma la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La decisione sulla misura della pena è una prerogativa quasi esclusiva dei giudici di primo e secondo grado, i quali valutano le specificità del caso concreto. Per l’imputato che intende contestare la pena in Cassazione, non è sufficiente lamentare un’eccessiva severità, ma è indispensabile individuare un errore logico o giuridico palese nel ragionamento del giudice. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a conferma che i ricorsi infondati hanno conseguenze concrete.
È possibile contestare in Cassazione l’entità di una pena decisa dal giudice?
No, non è possibile contestare l’entità della pena in sé. Il ricorso per cassazione è consentito solo se la motivazione del giudice è assente, manifestamente illogica o frutto di un mero arbitrio, non per un semplice disaccordo sulla quantificazione della sanzione.
Una motivazione che definisce la pena ‘congrua’ è sufficiente per la legge?
Sì, secondo la Corte, espressioni come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’ possono essere sufficienti a motivare la decisione del giudice, specialmente quando la pena irrogata è inferiore alla media prevista dalla legge per quel reato. Non è sempre necessaria una motivazione specifica e dettagliata.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35164 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35164 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME. ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il qu GLYPH dedu no vizi motivazionali in relazione alla mancata riduzione, nella massima estensione, per le circostanze attenuanti riconosciute, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione dell pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione – non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, nella specie, l’onere argonnentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenu decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, l’ultima pagina della sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.