Discrezionalità del Giudice: i Confini del Ricorso in Cassazione
Il principio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena rappresenta un pilastro del nostro sistema penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 25385/2024) offre un’importante occasione per ribadire i limiti entro cui tale potere può essere esercitato e, di conseguenza, i confini del controllo esercitabile in sede di legittimità. La Corte ha stabilito che un ricorso basato unicamente sulla contestazione della misura della pena, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella motivazione, è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la presunta eccessività della pena inflitta, contestando la mancata applicazione di una riduzione. In sostanza, il ricorso non denunciava una violazione di legge o un difetto di motivazione, ma si limitava a criticare la valutazione di merito compiuta dal giudice sulla quantificazione della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un livello procedurale: il ricorso non aveva i requisiti per essere esaminato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni: Il Principio della Discrezionalità del Giudice
Il cuore della decisione risiede nella riaffermazione di un principio consolidato nella giurisprudenza. La graduazione della pena, ovvero la sua quantificazione concreta tenendo conto di attenuanti e aggravanti, è un’attività che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato in aderenza ai criteri guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
La Corte di Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non ha il compito di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo ruolo è verificare che la decisione sia stata presa nel rispetto della legge e che la motivazione sia logica, coerente e non palesemente contraddittoria. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente giustificato la propria decisione, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi e rilevanti, come indicato nella sentenza impugnata. Pertanto, l’onere argomentativo del giudice era stato correttamente assolto, rendendo la critica del ricorrente infondata e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto fondamentale per chiunque si approcci al processo penale: non è possibile ricorrere in Cassazione semplicemente perché si ritiene una pena “ingiusta” o “troppo severa”. Il ricorso deve fondarsi su vizi specifici, come l’errata applicazione di una norma di legge o un’illogicità manifesta nel ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza. La discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è un potere ampio ma non illimitato, il cui corretto esercizio è garantito dall’obbligo di una motivazione congrua e completa, unico aspetto sindacabile in sede di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione l’entità di una pena perché la si ritiene troppo alta?
No, non è possibile se la contestazione si basa su una mera valutazione di merito. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se si denunciano vizi di legittimità, come una violazione di legge o un difetto logico nella motivazione della sentenza.
Cosa si intende per ‘discrezionalità del giudice’ nella determinazione della pena?
È il potere, conferito al giudice dalla legge (artt. 132 e 133 c.p.), di stabilire la pena concreta all’interno dei limiti minimi e massimi previsti, valutando tutte le circostanze del caso, come la gravità del fatto e la personalità dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25385 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata riduzione della pena irrogata non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
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