Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 577 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 577 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 17/08/1982
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio;
Considerato che le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dalla Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado (che all’esito del rito abbreviato aveva irrogato mesi due di arresto) osservando che la pena inflitta risultava congrua ed adeguata rispetto alla gravità del fatto ed alla personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali, già sottoposto alla sorveglianza speciale nel 2013 e perché nel 2020 (quindi successivamente al fatto per cui si procede) aveva riportato una ulteriore condanna per violazione del foglio di via obbligatorio;
Rilevato che le censure obliterano il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’ar 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142). Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un’argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949);
Considerato , quindi, che la sentenza impugnata, come sopra indicato, nel richiamare elementi di sicuro rilievo ai fini dell’art. 133 cod. pen., ha adempiuto l’obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico;
Ritenuto, quindi, che il ricorrente con i vizi da lui lamentati vorrebbe, in realtà, pervenire ad una differente valutazione degli elementi processuali, che però non è consentita in sede di legittimità;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.