Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29059 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29059 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della Corte d’appello di Firenze
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), nato in Marocco il DATA_NASCITA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME! Ouni;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale sì contesta il tratta sanzionatorio e circostanziale, oltre a essere privo di concreta specifici consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità att giudice del merito, le relative statuizioni sfuggono al sindacato di le laddove siano sorrette da sufficiente argomentazione;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può riten , adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti de rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena e “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagli motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edi che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessari il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, pre considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi
ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.