Discrezionalità del Giudice: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La discrezionalità del giudice nel determinare la pena e nel bilanciare le circostanze del reato rappresenta un pilastro del nostro sistema giudiziario. Tuttavia, questa autonomia non è illimitata e i suoi confini sono spesso oggetto di dibattito in sede di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un’importante chiarificazione sui limiti del ricorso, dichiarando inammissibili le censure che mirano a una rivalutazione di scelte puramente di merito, se adeguatamente motivate. Analizziamo insieme questa decisione.
Il Caso in Analisi: un Ricorso per Furto Aggravato
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Errata comparazione delle circostanze: Secondo la difesa, il giudice d’appello avrebbe sbagliato nel bilanciare le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, non concedendo a queste ultime la prevalenza.
2. Eccessività della pena: Il ricorrente lamentava che la sanzione inflitta fosse sproporzionata rispetto alla gravità del fatto commesso.
Entrambe le doglianze, come vedremo, toccano il cuore della discrezionalità del giudice di merito.
La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Sindacato di Legittimità
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti e le prove. Il suo compito, definito “sindacato di legittimità”, è quello di assicurare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze. Le valutazioni che implicano una scelta ponderata del giudice sulla base degli elementi processuali, come quelle contestate nel ricorso, sono considerate di “merito” e, di regola, sfuggono a questo controllo.
La Comparazione tra Circostanze
Sul primo punto, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudizio di comparazione tra circostanze opposte è un’attività tipicamente discrezionale. Non è consentito al ricorrente chiedere alla Cassazione una nuova e diversa valutazione che sostituisca quella del giudice di merito. Il sindacato di legittimità può intervenire solo se la motivazione è inesistente, manifestamente illogica o frutto di un puro arbitrio, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata.
La Graduazione della Pena
Anche per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha sottolineato che la determinazione della pena, all’interno della cornice edittale prevista dalla legge, rientra nella piena discrezionalità del giudice. Egli la esercita seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del danno, intensità del dolo, precedenti penali, ecc.). L’eccessività della pena non può, quindi, essere un valido motivo di ricorso in Cassazione se il giudice ha fornito una giustificazione adeguata per la sua scelta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Le motivazioni del giudice di merito sono state giudicate incensurabili, in quanto fondate su elementi concreti e non illogiche. In particolare, la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato i precedenti penali a carico del ricorrente e il considerevole valore dei beni che erano stati sottratti alla vittima. Inoltre, i giudici di legittimità hanno notato come la Corte d’Appello avesse persino evidenziato la “particolare mitezza” del trattamento sanzionatorio già stabilito in primo grado, confermando così la congruità della pena applicata. L’onere argomentativo del giudice risultava, dunque, pienamente assolto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma un importante principio procedurale: non si può utilizzare il ricorso in Cassazione come un’ulteriore istanza per rimettere in discussione le valutazioni di merito del giudice. Le scelte relative alla quantificazione della pena e al bilanciamento delle circostanze, se supportate da una motivazione coerente e non arbitraria, sono definitive. Per gli operatori del diritto, ciò significa che i motivi di ricorso devono concentrarsi su reali violazioni di legge o vizi logici macroscopici della motivazione, evitando censure che si traducano in una richiesta di nuova valutazione dei fatti. La distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto rimane netta e invalicabile.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sulla gravità della pena?
No, la graduazione della pena rientra nell’attività discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione a supporto sia palesemente illogica, contraddittoria o assente.
La Corte di Cassazione può riesaminare il modo in cui il giudice ha bilanciato le circostanze aggravanti e attenuanti?
No, anche il giudizio di comparazione tra le circostanze è una valutazione di merito che sfugge al controllo della Cassazione, se è sorretta da una motivazione sufficiente e non arbitraria.
Per quali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi proposti (errato bilanciamento delle circostanze ed eccessività della pena) riguardavano valutazioni discrezionali del giudice di merito, che non possono essere oggetto del giudizio della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35084 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35084 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTEBELLUNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che confermava la responsabilità del prevenuto e il trattamento sanzioNOMErio inflittogli per il delitto di furto aggravato (così riqualificata dal p giudice l’originaria contestazione ex art. 648 cod.pen.);
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
che le conclusioni argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si valorizzano i precedenti penali da cui risulta gravato il ricorrente ed il considerevole valore dei beni sottratti alla persona offesa);
considerato, inoltre, che anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda ancora pagina 3 della sentenza impugnata ove, alla luce delle circostanze sopra riportate, si evidenzia la particolare mitezza del trattamento sanzioNOMErio stabilito dal primo giudice);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025
NOME,DATA_NASCITA