Discrezionalità del giudice e determinazione della pena
La determinazione della sanzione penale rappresenta uno dei momenti più delicati del processo. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sulla discrezionalità del giudice in merito al trattamento sanzionatorio, ribadendo confini precisi per l’impugnazione delle sentenze.
Il caso: contraffazione e ricettazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per i reati di contraffazione e ricettazione. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione riguardo alla pena inflitta. La difesa mirava a ottenere una riduzione della sanzione, contestando i criteri utilizzati dai giudici di merito per la graduazione della pena base.
La valutazione della pena base
Il fulcro della controversia riguardava la modalità con cui il tribunale aveva calcolato la pena. Secondo il ricorrente, la graduazione non rispecchiava correttamente la gravità dei fatti. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come tale valutazione appartenga esclusivamente al merito del giudizio, purché rispetti i parametri normativi.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione risiede nella natura stessa del sindacato di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito in una nuova valutazione della congruità della pena. La discrezionalità del giudice è un pilastro del sistema sanzionatorio italiano.
Quando il ricorso è inammissibile
Un ricorso che si limita a richiedere una rideterminazione della sanzione senza evidenziare errori logici macroscopici è destinato al rigetto. La discrezionalità del giudice è protetta finché l’iter decisionale segue i parametri stabiliti dal codice penale, evitando ogni forma di arbitrio.
Le motivazioni
La Corte ha chiarito che la graduazione della pena rientra pienamente nei poteri discrezionali del magistrato. Tale potere deve essere esercitato in aderenza agli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di considerare la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. Nel caso di specie, non sono emersi profili di arbitrio o illogicità che potessero giustificare un intervento in sede di legittimità. La motivazione fornita dai giudici di merito è stata ritenuta coerente e aderente ai fatti contestati.
Le conclusioni
La sentenza conferma che il controllo della Cassazione sulla pena è limitato alla verifica della tenuta logica della motivazione. In assenza di vizi evidenti, la scelta sanzionatoria del giudice di merito rimane insindacabile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende per la manifesta infondatezza del ricorso.
Quando è possibile contestare la pena in Cassazione?
La contestazione è possibile solo se la determinazione della sanzione risulta frutto di arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico da parte del giudice di merito.
Cosa si intende per discrezionalità del giudice nella graduazione della pena?
Si tratta del potere del magistrato di stabilire l’entità della sanzione basandosi sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere del colpevole entro i limiti edittali.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1570 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1570 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SANTA NOME CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 28874/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di mes uno e gg. 10 di reclusione per il reato di cui agli art:t. 474 e art. 648 comma 2 c.p. dedu con un unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattame sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il motivo di censura è totalmente generico nonchè manifestamente infondato posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. p ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia l’rutto di mero arbitrio ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142) ipotesi che – nel caso di specie – non ricorre.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. A declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la con del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricors determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
Gonsigliere Estensore
Il Presidente