Discrezionalità del Giudice: Quando la Pena è Inattaccabile
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui si manifesta la discrezionalità del giudice. Tuttavia, questo potere non è illimitato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i confini di tale potere e di comprendere quando e come la decisione sulla sanzione può essere contestata. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso una condanna per lesioni personali, dichiarato inammissibile proprio perché incentrato su aspetti rimessi alla valutazione del giudice di merito.
I Fatti del Caso: Ricorso contro Condanna per Lesioni
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di lesioni personali, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi di ricorso erano essenzialmente due:
1. La presunta mancanza degli elementi costitutivi del reato contestato.
2. Una critica al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non adeguatamente motivato.
L’appellante contestava, in sostanza, sia il fondamento della sua colpevolezza sia il modo in cui i giudici avevano quantificato la pena da scontare.
La Decisione della Cassazione: I Limiti alla Discrezionalità del Giudice
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze. Sul primo punto, ha ritenuto la censura manifestamente infondata, confermando che i giudici di merito avevano correttamente applicato la legge penale con una motivazione solida e priva di vizi logici.
È sul secondo punto, tuttavia, che l’ordinanza offre gli spunti più interessanti. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione non può essere oggetto di un nuovo esame in sede di legittimità, a meno che la determinazione della pena non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. In altre parole, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti, ma può solo verificare che la decisione sia stata presa nel rispetto della legge e della logica.
Le Motivazioni: Potere Discrezionale e Obbligo di Motivazione
La Corte ha specificato che l’obbligo di motivazione del giudice in merito alla pena varia a seconda delle scelte operate. In particolare, nel contesto di un reato continuato, dove alla pena per il reato più grave si aggiungono aumenti per i reati cosiddetti “satellite”, non è richiesta una motivazione analitica per ogni singolo aumento, specialmente se di lieve entità. Secondo la Suprema Corte, in questi casi, è sufficiente che il giudice ritenga la pena finale “congrua” o “equa”, poiché un aumento esiguo esclude in radice un possibile abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 del codice penale.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano adeguatamente assolto al loro onere motivazionale, facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e utilizzando espressioni come “pena congrua”, ritenute sufficienti a giustificare la sanzione irrogata. Il ricorso, pertanto, mirava a una rivalutazione del merito dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma che contestare la misura della pena in Cassazione è un’impresa ardua. L’imputato che intende farlo deve dimostrare non semplicemente che la pena è severa, ma che la decisione del giudice è viziata da un’evidente illogicità o arbitrarietà. La discrezionalità del giudice è un pilastro del nostro sistema e la sua valutazione, se supportata da una motivazione sufficiente (anche se sintetica, come con l’uso del termine “pena congrua”), è destinata a resistere al vaglio di legittimità. Per gli operatori del diritto, ciò significa concentrare le proprie difese su vizi procedurali o errori di diritto, piuttosto che su una generica richiesta di riduzione della pena.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, la graduazione della pena è un esercizio di potere discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la decisione è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, ma non per una nuova valutazione dei fatti.
Nel caso di reato continuato, il giudice deve motivare in dettaglio ogni aumento di pena?
No, non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata quando gli aumenti di pena per i singoli reati sono di esigua entità. L’obbligo di motivazione è correlato all’entità degli aumenti stessi e l’uso di espressioni come “pena congrua” può essere ritenuto sufficiente.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché i motivi presentati non rientrano tra quelli consentiti dalla legge per un ricorso in Cassazione. In questo caso, i motivi tendevano a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44992 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44992 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESCIONE NOME NOME NOME MARCIANISE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancanza degli elementi costitutivi dei reati di lesioni personali, è manifestamente infondato in quanto i giudici del meri conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 31008 del 25/09/2020, COGNOME, Rv. 279795; Sez. 6, n. 10986 del 13/01/2010, COGNOME, Rv. 246679), hanno correttamente applicato la legge penale ed argomentato sul punto con motivazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
ritenuto che l’ulteriore motivo, in punto di trattamento sanzioNOMErio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merit graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione – n può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico;
che, in tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata qualora il giudice del merito individui aumenti di esigua entità, essendo tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pe (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 e in motivazione; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005);
che, nella specie, l’onere argomentativo della Corte di appello, per come integrato anche dalla motivazione del primo giudice pienamente confermata, è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento” (si veda, in particolare, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.