Discrezionalità del Giudice: Quando la Pena può Essere Aumentata?
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale e spesso oggetto di doglianza da parte degli imputati. Ma quali sono i limiti del potere del magistrato? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre importanti spunti di riflessione sul tema della discrezionalità del giudice, chiarendo quando e come essa possa essere legittimamente esercitata, anche nel negare le attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un tentativo di furto aggravato ai danni di un distributore automatico di tabacchi. Un uomo, in concorso con altri, veniva condannato sia in primo grado che in appello per aver tentato di scassinare e asportare il distributore utilizzando attrezzi da scasso e persino un’autovettura per speronarlo. Ritenendo la pena inflitta troppo severa e lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con una motivazione a suo dire solo “apparente”, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. Secondo gli Ermellini, i motivi di ricorso erano manifestamente infondati. La Corte ha sottolineato un principio cardine del nostro ordinamento: la graduazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito, il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua, logica e rispettosa dei parametri legali.
Le motivazioni: i limiti della discrezionalità del giudice
La Corte ha spiegato che la decisione dei giudici di merito non era affatto viziata. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, era ben ancorata ai criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. I giudici avevano correttamente valorizzato diversi elementi per giustificare sia l’entità della pena, superiore al minimo edittale, sia il diniego delle attenuanti. In particolare, sono stati considerati:
* L’estrema gravità della condotta: le modalità aggressive del tentativo di furto, con l’uso di un veicolo come ariete, hanno evidenziato una particolare determinazione criminale.
* Il grave pregiudizio economico: il danno potenziale per il titolare dell’esercizio commerciale è stato ritenuto significativo.
* La personalità dell’imputato: l’uomo presentava un profilo di allarme sociale, avendo già riportato numerose condanne per reati contro il patrimonio.
* L’assenza di elementi positivi: non erano emersi fattori (come il comportamento processuale o la resipiscenza) che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
La Cassazione ha inoltre osservato che la stessa assenza, nel ricorso, di motivi relativi alla responsabilità penale dell’imputato confermava la solidità del quadro probatorio a suo carico, rendendo ancora più debole la richiesta di un trattamento di favore. Di conseguenza, la scelta del giudice di merito di infliggere una pena ritenuta giusta e di negare le attenuanti è stata considerata un esercizio corretto e motivato del suo potere discrezionale.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce che la discrezionalità del giudice non è arbitrarietà. Essa deve essere esercitata all’interno dei binari tracciati dalla legge (artt. 132 e 133 c.p.) e supportata da una motivazione che dia conto, in modo logico e coerente, delle ragioni che hanno portato a una determinata scelta sanzionatoria. Non basta lamentare una pena “troppo alta”; per contestarla efficacemente in Cassazione, è necessario dimostrare un vero e proprio vizio di motivazione, ossia una sua palese illogicità o contraddittorietà, cosa che in questo caso non è avvenuta. La decisione, quindi, consolida l’orientamento secondo cui le valutazioni di merito sulla pena, se ben argomentate, sono insindacabili in sede di legittimità.
Entro quali limiti si esercita la discrezionalità del giudice nel decidere la pena?
La discrezionalità del giudice si esercita entro i limiti fissati dalla legge, in particolare seguendo i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale. Il giudice deve basare la sua decisione sulla gravità del reato (modalità dell’azione, danno causato) e sulla capacità a delinquere del colpevole (precedenti penali, condotta di vita).
Perché possono essere negate le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice, valutando il caso nel suo complesso, non rileva elementi positivi a favore dell’imputato. Come nel caso analizzato, la gravità della condotta, la personalità dell’imputato e i suoi precedenti penali possono giustificare pienamente il diniego.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo che la condanna diventi definitiva, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1273 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1273 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MODUGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la penale responsabilità affermata a suo carico dal Tribunale di Bari per il delitto tentato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, n. 2 e 7 cod. pen., contestato per aver compiuto, in concorso, atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del distributore automatico di tabacchi collocato all’esterno di una ricevitoria tabacchi, in particolare facendo uso di arnesi da scasso e successivamente speronando lo stesso distributore con un’autovettura cercando di caricarlo all’interno della stessa, e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso – che deducono violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poiché sarebbe stata inflitta una pena che si discosterebbe sensibilmente dal minimo edittale in assenza della necessaria motivazione, che in tale caso si richiederebbe di particolare analiticità, e poiché il diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sarebbe stato motivato solo in modo apparente – non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla concessione delle attenuanti generiche e al giudizio di prevalenza, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., in ossequio ai quali il Giudice della sentenza ricorsa ne ha sviluppato la motivazione, con congruo riferimento all’estrema gravità della condotta, al sicuro grave pregiudizio determinato al titolare dell’esercizio commerciale, alla personalità di particolare allarme sociale dell’imputato, che ha già riportato plurime condanne per reati contro il patrimonio, ed all’assenza di elementi di segno positivo apprezzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, poiché l’evidenza della piattaforma probatoria a carico dell’imputato ha escluso di apprezzare positivamente la mancata proposizione di motivi afferenti alla responsabilità;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025.