La Discrezionalità del Giudice nella Pena: Limiti al Ricorso in Cassazione
L’ordinanza n. 13170 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso contro la quantificazione della pena. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento: la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della sanzione non è, di norma, sindacabile in sede di legittimità. Questo significa che appellarsi alla Cassazione solo perché si ritiene la pena troppo severa, senza individuare un errore di diritto, è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’unico motivo di doglianza sollevato non riguardava la ricostruzione dei fatti o la colpevolezza, ma esclusivamente la ‘graduazione della pena’. In pratica, il ricorrente riteneva che la sanzione inflittagli fosse eccessiva, chiedendo alla Suprema Corte una rivalutazione.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha definito il motivo di ricorso ‘manifestamente infondato’, in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità. La decisione si basa su un orientamento giurisprudenziale solido e consolidato, che affida la determinazione della pena alla valutazione esclusiva del giudice che ha esaminato i fatti del processo (il cosiddetto giudice di merito).
Le Motivazioni: Il Principio Consolidato della Discrezionalità del Giudice
Il cuore della decisione risiede nell’affermazione del principio della discrezionalità del giudice. La Corte ha spiegato che la scelta dell’entità della pena base, così come la valutazione degli aumenti per le aggravanti e delle diminuzioni per le attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere, tuttavia, non è arbitrario, ma deve essere esercitato in aderenza ai principi guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Questi articoli impongono al giudice di tenere conto di una serie di fattori, tra cui:
* La gravità del reato (valutata in base alla natura, ai mezzi, all’oggetto, al tempo e al luogo dell’azione).
* La capacità a delinquere del colpevole (desunta dai suoi precedenti, dal suo carattere e dalla sua condotta di vita).
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che il giudice d’appello avesse adeguatamente adempiuto al suo onere argomentativo, facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la quantificazione della pena. Di conseguenza, non sussisteva alcun vizio di legittimità che potesse essere fatto valere davanti alla Suprema Corte.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza funge da monito: contestare la misura della pena in Cassazione è un’operazione ad alto rischio di inammissibilità. A meno che la motivazione del giudice di merito sia palesemente mancante, contraddittoria o illogica, la Suprema Corte non interverrà per modificare una decisione che rientra nell’alveo della discrezionalità del giudice. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la quantità di pena decisa da un giudice?
Di norma, no. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo per questioni di legittimità (cioè, per vizi di legge o motivazione manifestamente illogica), non per una nuova valutazione dell’adeguatezza della pena.
Quali criteri deve seguire il giudice per determinare la pena?
Il provvedimento richiama gli articoli 132 e 133 del codice penale, che indicano al giudice di considerare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. Questi elementi guidano la sua valutazione discrezionale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13170 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13170 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la graduazione della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione a aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissar pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai pri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, R 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464); che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 6
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
Il Consi liere Estensore
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Il Presidente