Discrezionalità del Giudice: Quando e Come si Decide la Pena
L’applicazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Ma chi decide esattamente ‘quanto’ un condannato debba pagare per il suo reato? Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire il concetto di discrezionalità del giudice, un potere fondamentale ma non illimitato. Il caso in esame riguarda un ricorso contro una pena ritenuta eccessiva, nonostante l’applicazione di un’attenuante. Analizziamo insieme la decisione della Suprema Corte.
Il Fatto: Un Ricorso contro l’Entità della Pena
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, decideva di ricorrere in Cassazione. L’unico motivo di lamentela (in gergo tecnico, ‘doglianza’) riguardava la quantificazione della pena. A suo avviso, i giudici di secondo grado avevano applicato una sanzione troppo elevata rispetto al minimo previsto dalla legge, pur avendo riconosciuto un’ipotesi attenuata del reato. L’imputato sosteneva che la pena fosse sproporzionata e contestava le valutazioni fatte dai giudici di merito.
La Valutazione e la Discrezionalità del Giudice
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la graduazione della pena è espressione della discrezionalità del giudice di merito (cioè il giudice di primo grado e d’appello). Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato seguendo i criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
Limiti al Sindacato della Cassazione
La Suprema Corte chiarisce che il suo ruolo non è quello di ricalcolare la pena o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti. Il suo compito è verificare che la decisione sia stata presa correttamente, cioè che sia motivata in modo logico e coerente con la legge. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano già esaminato e respinto le stesse critiche, fornendo argomentazioni giuridiche corrette (come indicato a pagina 4 della sentenza impugnata). Pertanto, riproporre le medesime questioni in Cassazione rende il ricorso infondato e meramente ripetitivo.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Secondo un orientamento consolidato, la quantificazione della pena base, così come la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere, se esercitato nel rispetto dei principi legali (artt. 132 e 133 c.p.), non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso dell’imputato non ha fatto altro che reiterare censure già esaminate e correttamente respinte in appello, senza introdurre nuovi e validi argomenti di diritto che potessero mettere in discussione la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale: la quantificazione della pena è un’attività che spetta al giudice che valuta i fatti. La Corte di Cassazione interviene solo per controllare la legalità e la logicità del percorso motivazionale, non per sostituirsi al giudice di merito in una valutazione che è, per sua natura, discrezionale. La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica per i ricorsi che non superano il vaglio di ammissibilità.
È possibile contestare in Cassazione l’entità di una pena se ritenuta troppo alta?
No, non è possibile se la contestazione riguarda il merito della decisione. La Corte di Cassazione non può riesaminare la quantificazione della pena, a meno che la motivazione del giudice precedente non sia illogica, contraddittoria o basata su un’errata applicazione della legge.
Cosa si intende per discrezionalità del giudice nella determinazione della pena?
Significa che il giudice, all’interno dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge per un reato, ha il potere di scegliere la sanzione concreta da applicare, basando la sua decisione sulla gravità del fatto e sulla personalità del reo, come indicato dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione priva dei requisiti richiesti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3100 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3100 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che l’unico motivo di doglianza, con il quale si contesta decisione della Corte territoriale, per avere la stessa quantificato la pena ap in virtù dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 4, cod. proc. pen. in troppo elevata rispetto al minimo edittale, oltre a non essere consentito poi reitera profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con co argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnat è altresì manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato del giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione a aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuan per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2025.