Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41118 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41118 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LANUSEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con sentenza emessa 11 10 maggio 2016, il Tribunale di Bologna aveva condanNOME COGNOME NOME in ordine ai reati di cui agli artt. 76, comma 3, d.P.R. n. 159 del 2011 e 56, 6 625, comma 1, n. 2 e n. 7, cod. pen.;
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato il non dovers procedere, in ordine al primo dei due reati, per intervenuta prescrizione, rideterminando la pe e confermando nel resto la pronuncia di primo grado;
che, avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore;
che entrambi i motivi di ricorso prospettano questioni non consentite nel giudizio legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciat artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove – come nel caso di specie (cfr. la sesta pagina della motivazione della sentenza impugnata) – la relativa determinazione non sia frutt di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, R 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare i diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudic merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023