Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10646 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10646 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 26/04/1996
NOME COGNOME nato a PALERMO il 21/02/1993
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME
considerato che i motivi del ricorso presentato dal difensore dell’imputato COGNOME in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione;
che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01);
che, in particolare, la soluzione dell’equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati;
che, inoltre, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
che, tuttavia, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall’art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contest complessivo della sua decisione (cfr. Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273533);
che, nella specie, i giudici dell’appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 ove sono stati ampiamente valorizzati gli elementi che ostano ad un diverso giudizio di bilanciamento con i quali il ricorrente non si confronta affatto e sono stati richiamati gli elementi caratterizzanti la valutazione in tema di aumenti in continuazione senza che il ricorrente ne abbia in alcun modo contestato la effettiva portata o irragionevolezza in concreto, Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, COGNOME Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del
08/05/2013, COGNOME, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, COGNOME, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278279-01);
ritenuto che anche l’unico motivo del ricorso presentato dal difensore del coimputato NOMECOGNOME con il quale si contesta l’eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione – sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, in particolare, l’onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale;
che, nel caso in esame, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, genericamente contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.