Discrezionalità del Giudice: Quando la Pena Non Può Essere Contestata
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del magistrato. Ma fino a che punto questa decisione può essere contestata nei gradi di giudizio successivi? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla discrezionalità del giudice nella quantificazione della sanzione, confermando un orientamento ormai consolidato. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Processo
Un giovane, condannato dalla Corte d’Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava l’eccessività della pena inflittagli. Secondo la difesa, la sanzione non era congrua rispetto ai fatti contestati e ai criteri di legge. La questione posta alla Suprema Corte era, dunque, se fosse possibile ottenere in sede di legittimità una nuova e più favorevole valutazione sulla misura della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, ribadendo che la valutazione sulla congruità della pena appartiene al dominio esclusivo del giudice di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice nella Graduazione della Pena
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale penale. La graduazione della pena, ovvero la scelta della sua entità concreta tra il minimo e il massimo edittale, è un’attività che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato in aderenza ai principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di considerare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Il Principio di Diritto Consolidato
La Cassazione ha richiamato la sua giurisprudenza costante, secondo cui nel giudizio di legittimità non è ammessa una censura che miri semplicemente a una nuova valutazione della congruità della pena. Un simile motivo di ricorso è consentito solo in casi eccezionali: quando la determinazione del giudice di merito sia frutto di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Al di fuori di queste ipotesi, la scelta del giudice di merito è insindacabile.
L’Onere Argomentativo del Giudice di Merito
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che il giudice d’appello aveva adempiuto adeguatamente al suo onere di motivazione. Nella sentenza impugnata, infatti, erano stati indicati in modo congruo gli elementi considerati decisivi per la quantificazione della pena. Non emergendo alcuna illogicità nel percorso argomentativo seguito, la doglianza del ricorrente si risolveva in una mera richiesta di riconsiderazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva non può fondarsi su una generica contestazione della pena ritenuta ‘eccessiva’. Per avere successo in Cassazione, è necessario dimostrare un vizio logico macroscopico nella motivazione del giudice che ha inflitto la sanzione. La discrezionalità del giudice di merito, se correttamente esercitata e motivata, costituisce una barriera invalicabile. Pertanto, la difesa deve concentrarsi, fin dai primi gradi di giudizio, sulla corretta rappresentazione di tutti gli elementi utili a orientare positivamente la valutazione del giudice sulla personalità dell’imputato e sulla gravità del fatto, al fine di ottenere una pena equa.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità della pena. Un ricorso è ammissibile solo se la decisione del giudice di merito è frutto di arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Quali sono i limiti alla discrezionalità del giudice nel decidere la pena?
La discrezionalità del giudice è vincolata al rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole. La sua decisione deve essere motivata in modo congruo.
Cosa succede se un ricorso contro la misura della pena viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28786 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28786 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
considerato che nella specie l’onere argonnentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.