Discrezionalità del giudice: quando la Cassazione conferma la pena
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema penale: la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione degli elementi che portano alla determinazione della pena. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione, specialmente quando si contestano la valutazione della recidiva e la congruità della sanzione inflitta. Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato da un imputato condannato per rapina, giudicato inammissibile dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
L’imputato, a seguito di una condanna per rapina emessa dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso in Cassazione basandolo su tre motivi principali:
1. Contestazione della recidiva: La difesa sosteneva che la recidiva non fosse stata correttamente valutata.
2. Errata applicazione dell’aggravante: Si contestava l’applicazione dell’aggravante prevista per chi commette il fatto con il volto travisato, rendendo difficoltoso il riconoscimento.
3. Eccessività della pena: Si lamentava una pena sproporzionata rispetto alla gravità del reato commesso.
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per l’intero ricorso.
La discrezionalità del giudice nella valutazione della recidiva
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che la valutazione sulla recidiva non si basa solo sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale dei reati, ma richiede un’analisi concreta del rapporto tra le condanne precedenti e il reato attuale. Il giudice di merito aveva correttamente evidenziato l’indifferenza dell’imputato alle precedenti condanne e la sua chiara propensione a commettere reati contro il patrimonio con violenza. Secondo la Cassazione, questa valutazione rientra pienamente nella discrezionalità del giudice, che ha correttamente individuato nella condotta passata un fattore criminogeno che ha influito sulla commissione del nuovo delitto.
Limiti alla contestazione delle aggravanti e della pena
Anche gli altri due motivi sono stati respinti. Per quanto riguarda l’aggravante del volto travisato (l’imputato indossava mascherina e cappellino), la Corte ha rilevato che il motivo era una mera ripetizione di argomentazioni già respinte in appello. L’identificazione, infatti, era avvenuta solo grazie alle impronte digitali lasciate su una bottiglia, a riprova dell’efficacia del travisamento. Un ricorso così formulato è stato considerato non specifico e quindi inammissibile.
Infine, sul tema dell’eccessività della pena, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: la quantificazione della pena è una prerogativa del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato seguendo i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale. In sede di legittimità, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente illogica o assente. Nel caso di specie, la motivazione era adeguata, poiché faceva riferimento ai numerosi precedenti penali e alla gravità delle modalità del fatto.
Le Motivazioni
La decisione di inammissibilità si fonda su principi procedurali e sostanziali chiari. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La Corte valuta la legittimità della decisione, non la ricostruzione fattuale. I giudici hanno ritenuto che il giudice di merito avesse esercitato correttamente il suo potere discrezionale, fornendo una motivazione logica e coerente con le norme di riferimento. La critica dell’appellante è stata giudicata apparente, in quanto non ha saputo individuare vizi di legittimità reali nella sentenza impugnata, ma si è limitata a riproporre le stesse difese già esaminate e respinte.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nella valutazione di elementi come la recidiva è molto ampia. Per ottenere una riforma della sentenza in Cassazione, non è sufficiente lamentare una pena ritenuta eccessiva o contestare genericamente la valutazione delle prove. È necessario, invece, dimostrare un vizio specifico della motivazione, come una sua manifesta illogicità, contraddittorietà o la sua totale assenza. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise critiche di diritto e non può essere un tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti già compiuto nei gradi di merito.
Quando il giudice può considerare sussistente la recidiva?
Il giudice può applicare la recidiva quando, analizzando il caso concreto, rileva un legame tra le condotte criminali passate e il nuovo reato, tale da indicare una perdurante inclinazione a delinquere dell’imputato che ha agito come fattore criminogeno.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, non è possibile contestare la quantità della pena in sé, poiché rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo se la motivazione fornita dal giudice a sostegno della sua decisione è assente, manifestamente illogica o contraddittoria.
Perché un motivo di ricorso può essere considerato ‘non specifico’ e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato non specifico, e quindi inammissibile, quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza formulare una critica argomentata e mirata contro la specifica motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24935 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24935 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la sussistenza della rec non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito, evidenziando l’indifferenza dell’imputato alle precedenti conda e la sua propensione alla commissione di reati contro il patrimonio con uso di mezzi violenti fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa si indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinni per la commissione del reato “sub iudice”;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’applicazione dell’aggravan cui all’art. 628, co.1 e 3 n.1 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si ris nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi corte di merito, nella parte in cui rileva che l’utilizzo della mascherina, unitamente al ca indossato, era concretamente idoneo a rendere più difficoltoso il riconoscimento, il qual infatti, avvenuto solo a seguito dell’esame delle impronte presenti sulla bottiglia abbando dall’imputato, che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la senten oggetto di ricorso;
che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta l’eccessività della pena consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secon l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissa pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderen principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativ giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenu decisivi o rilevanti, tra i quali i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato e le particolarmente gravi del fatto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore