Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51847 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51847 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il 04/03/1984
avverso la sentenza del 09/11/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 09/11/2018, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di LIVORNO, in data 19/12/2014, nei confronti di NOME in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, a mancato riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti e alla mancata esclusione della recidiva.
Il ricorso è inammissibile. Quanto alla pena, la graduazione della stessa, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudi merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati neg artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio d cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/201 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, un specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazi alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare co dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596) . Come è nella fattispecie dove la pena è prossima ai minimi e adeguatamente giustificata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto al giudizio di bilanciamento, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra oppos circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono a sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogic siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare
soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza d pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Quanto alla mancata esclusione della recidiva, già l’argomento speso in proposito in appello, del tutto generico, rendeva inammissibile la questione; analogamente, il presente ricorso risulta ancora del tutto generico sul punto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determin della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ore della cassa delle ammende. a fav
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2019