Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20414 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20414 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 07/03/1985
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di
una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pag. 3 della senten impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui
non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concession delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che f riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2
Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv.
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896
del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
che
«in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia
contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indic nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concession dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed all diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.