Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30760 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIMERCATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privi di concreta specificità, n consentiti in sede di legittimità;
che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al g del merito, il riconoscimento della attuanti generiche e la graduazione della non possono costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove le rela statuizioni siano sorrette da sufficiente motivazione;
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario c il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ne ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rim disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, in tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richies in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e dev tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di prop tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziam cumulo materiale di pene;
che, inoltre, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatori modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a render motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicit valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal complessivo della sua decisione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.