Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43295 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte d’appello di Catanzaro
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla determinazione della misura pena, in particolare, per avere la Corte territoriale applicato la circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., e non avere riconosciuto le circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. sulla base delle stesse circostanze, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nello specifico, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata), la Corte territoriale ha adeguatamente assolto l’onere argomentativo sul punto, anche considerato il
principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che il principio del ne bis idem sostanziale non può essere invocato quando lo stesso elemento di cui si sia tenuto conto due volte non sia l’unico rilevabile dagli atti – come nel caso in esame, in cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche è avvenuto anche sulla base di elementi diversi da quelli che sono stati utilizzati per ritenere la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen. (si vedano, ancora una volta, le pagg. 5-6 della sentenza impugnata) – e influisca su diversi aspetti della valutazione del giudice, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili e per distinti fini e conseguenze, come, appunto, per ritenere una circostanza aggravante e per negare le circostanze attenuanti generiche, senza violare il suddetto principio;
che, ancora, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non si può fondare sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, la quale implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277271-01; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 260012-01; Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008, dep. 2009, Lanza, Rv. 24286101);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.