Discrezionalità del giudice: i limiti del ricorso sulla pena
La determinazione della sanzione penale rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo, poiché coinvolge direttamente la discrezionalità del giudice nel bilanciare la gravità del fatto e la personalità del reo. Molto spesso, i condannati tentano di impugnare le sentenze di merito lamentando un’eccessiva severità nel calcolo dei giorni o degli anni di reclusione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito confini molto netti su ciò che può essere contestato davanti ai giudici di legittimità.
Il caso: tentato furto e contestazione della pena
La vicenda trae origine da una condanna per tentato furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’imputato, dopo la conferma della sentenza in Appello, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su un unico motivo: l’eccessività della pena applicata. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi per una sanzione più mite.
La discrezionalità del giudice e i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
Il nodo centrale della questione riguarda il potere del magistrato di stabilire il quantum della sanzione. La legge affida al giudice di merito il compito di graduare la pena base e di applicare gli aumenti o le diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti. Questa discrezionalità del giudice deve essere esercitata seguendo i parametri fissati dal Codice Penale, in particolare la gravità del reato e la capacità a delinquere.
Il controllo della Cassazione
In sede di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione sulla “giustizia” della pena in termini quantitativi. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è assente, illogica o contraddittoria. Se il giudice ha spiegato chiaramente quali elementi ha ritenuto decisivi (come i precedenti penali o le modalità del fatto), la sua scelta diventa insindacabile.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che il motivo di ricorso basato sulla mera eccessività della pena è manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, la determinazione della sanzione rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Nel caso di specie, i giudici torinesi avevano assolto adeguatamente l’onere argomentativo, facendo riferimento a elementi concreti e coerenti con i principi espressi dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Non essendovi vizi logici nella motivazione, il ricorso non può trovare accoglimento in quanto tende a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in Cassazione.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione conferma che la strategia difensiva in Cassazione non può limitarsi a una generica critica sulla severità della pena, ma deve individuare specifici errori di diritto o lacune motivazionali macroscopiche. La discrezionalità del giudice di merito rimane il pilastro su cui poggia la quantificazione della sanzione, purché il percorso logico seguito sia esplicitato in sentenza.
Si può contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
No, se il giudice di merito ha motivato correttamente la scelta seguendo i criteri di legge. La Cassazione non valuta il merito della sanzione ma solo la legittimità del percorso logico.
Quali sono i criteri che il giudice deve seguire per fissare la pena?
Il magistrato deve attenersi agli articoli 132 e 133 del codice penale, valutando la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Cosa rischia chi presenta un ricorso manifestamente infondato?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41266 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41266 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 13791/2023
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella di condanna per i reati di c agli artt. 56, 624 bis, 625 n. 2 e 4 comma 1 L. 18/4/1975 n. 110;
Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente contesta l’eccessività pena- non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuan e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercit aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’one argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 6 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.