Discrezionalità del giudice: quando la pena non è contestabile in Cassazione
La determinazione della sanzione penale rappresenta uno dei momenti più delicati del processo. Spesso i condannati tentano di impugnare la sentenza lamentando un’eccessiva severità, ma la discrezionalità del giudice nel calcolo della pena gode di una protezione giuridica molto forte, rendendo difficile ribaltare tale decisione in sede di legittimità.
Il caso in esame
Due individui, precedentemente condannati per il reato di furto dalla Corte di Appello di Roma, hanno proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava l’entità della pena, ritenuta troppo elevata rispetto ai fatti contestati. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero applicato correttamente i criteri di moderazione della sanzione.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha analizzato il ricorso, dichiarandolo immediatamente inammissibile. La Corte ha chiarito che non è possibile richiedere una rivalutazione della pena in Cassazione se il giudice di merito ha già fornito una spiegazione logica e coerente del perché ha scelto quel determinato quantum sanzionatorio. La graduazione della pena, infatti, rientra pienamente nei poteri del magistrato che ha analizzato i fatti.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di insindacabilità delle scelte di merito. La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello conteneva una giustificazione adeguata circa l’esercizio del potere discrezionale. Quando il giudice di merito rispetta i parametri degli articoli 132 e 133 del Codice Penale, valutando la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo, la sua decisione non può essere censurata. Nel caso specifico, la motivazione è stata ritenuta congrua e priva di vizi logici, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato respinto con conseguenze onerose per i ricorrenti. Oltre alla conferma della condanna per furto, i soggetti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena è un pilastro del sistema penale: tentare un ricorso basato solo sulla misura della sanzione, senza dimostrare una reale violazione di legge o un’illogicità manifesta, espone il ricorrente a pesanti sanzioni pecuniarie aggiuntive.
Si può ricorrere in Cassazione solo perché la pena è considerata troppo alta?
No, il ricorso è inammissibile se il giudice di merito ha motivato correttamente la scelta della sanzione nell’esercizio della sua discrezionalità.
Cosa rischia chi presenta un ricorso manifestamente infondato?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
Quali criteri usa il giudice per decidere l’entità della pena?
Il giudice valuta la gravità del reato, i motivi a delinquere, i precedenti del reo e le circostanze del fatto, come previsto dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42027 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42027 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA IACOB BOGDAN IONUT nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati NOME e NOME , con un unico atto a firma del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di furto;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto, che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. seconda pagina della motivazione);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023