Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5179 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5179 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d’appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 20/12/2023, resa in esito a rito abbreviato, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 1.000 di multa, quale aumento in continuazione rispetto alla sentenza n. 5333 del 12/05/2021.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena, che doveva essere contenuta nel minimo edittale.
Il ricorso Ł inammissibile.
La pena detentiva inflitta in continuazione Ł ben al di sotto del minimo edittale previsto per il reato contestato (stabilito in mesi sei di reclusione, cui va aggiunta la riduzione per il rito), molto lontana dalla media edittale e non molto al di sopra dell’aumento applicabile per la continuazione.
La doglianza non si confronta con il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, poichØ la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione Ł comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata
– Relatore –
Ord. n. sez. 1551/2026
CC – 30/01/2026
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motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata Ł necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione).
Tale principio Ł stato affermato anche in relazione agli aumenti operati per continuazione, in cui la corte (Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540, richiamata da Sez. U. n. 47127, del 24/06/2021, COGNOME), secondo cui Ł necessario che: 1. risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.; 2. che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; 3. che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati, elementi presenti nel caso di specie.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME