Discrezionalità del Giudice: Quando la Pena Diventa Intoccabile
L’ordinanza n. 7932/2024 della Corte di Cassazione offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del ricorso contro una condanna penale, specialmente quando l’oggetto della contestazione è l’entità della pena. Il caso analizzato riguarda un reato di incendio boschivo e mette in luce il principio della discrezionalità del giudice di merito, un potere ampio ma non assoluto, e i confini entro cui la Suprema Corte può intervenire.
I Fatti del Caso: Dall’Appello al Ricorso in Cassazione
Un imputato, condannato in primo grado per il reato di incendio boschivo continuato, vedeva la sua pena parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Bari. I giudici di secondo grado, infatti, avevano concesso le circostanze attenuanti generiche, ritenendole prevalenti sull’aggravante contestata, e avevano rideterminato la sanzione in due anni e tre mesi di reclusione.
Nonostante questa parziale vittoria, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso in Cassazione. L’unico motivo del ricorso verteva sul trattamento sanzionatorio, giudicato eccessivo. In particolare, si lamentava la mancata applicazione della massima riduzione di pena (un terzo) che, a dire della difesa, sarebbe dovuta conseguire al riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti.
La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
Il cuore della questione giuridica ruota attorno a un principio fondamentale del nostro ordinamento penale: la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena. Questo potere, disciplinato dagli articoli 132 e 133 del codice penale, consente al magistrato di adeguare la sanzione al caso concreto, tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo.
Il Principio Affermato dalla Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un orientamento consolidato. La valutazione sulla congruità della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Pertanto, una censura che miri a una nuova valutazione della pena è inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, sottolineando che una rivalutazione della pena in sede di legittimità è possibile solo in due casi: quando la decisione del giudice di merito sia frutto di mero arbitrio o quando il ragionamento logico-giuridico che la sostiene sia palesemente illogico. Nel caso di specie, i giudici hanno constatato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e non contraddittoria per non aver applicato la massima riduzione possibile derivante dalle attenuanti generiche. Il solo fatto di riconoscere le attenuanti non obbliga automaticamente il giudice a concedere lo sconto di pena nella sua massima estensione; la quantificazione di tale sconto rientra, ancora una volta, nella sua valutazione discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata.
Conclusioni: L’Insindacabilità della Pena Equa
L’ordinanza in esame conferma che la determinazione della pena è uno degli aspetti più delicati e centrali del potere giurisdizionale di merito. La Corte di Cassazione si pone come garante della legalità e della logicità del processo decisionale, non come un ulteriore giudice dei fatti. Per l’imputato, ciò significa che contestare l’entità della pena in Cassazione è una strada percorribile solo se si è in grado di dimostrare un vizio palese nella motivazione della sentenza, come un’assoluta mancanza di logica o un’arbitrarietà manifesta. In assenza di tali vizi, la valutazione del giudice di merito sulla giusta punizione per il reato commesso resta sovrana.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità della pena. Tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata solo se la motivazione è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile” per motivi di merito?
Significa che il ricorso non può essere esaminato dalla Corte di Cassazione perché solleva questioni che riguardano la valutazione dei fatti o l’adeguatezza della pena, argomenti che non rientrano nelle competenze del giudizio di legittimità, il quale si limita a controllare la corretta applicazione della legge.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti obbliga il giudice a ridurre la pena nella massima misura?
No. Il riconoscimento delle attenuanti generiche, anche se prevalenti, non obbliga il giudice ad applicare la riduzione di pena nella sua massima estensione (un terzo). La quantificazione della riduzione rientra anch’essa nel potere discrezionale del giudice, che deve fornire una motivazione adeguata per la sua scelta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7932 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7932 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CASSANO DELLE MURGE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’Appello di Bari ha, in parziale riforma del sentenza di primo grado, concesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante, e ha ridetermiNOME la pena inflitta a NOME COGNOME in anni 2 mesi 3 di reclusione in relazione al reato di incendio boschivo continuato (e reati satellite).
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, lamentando con unico motivo, vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio, ritenuto eccessi anche in considerazione della mancata riduzione di un terzo per effetto del riconoscimento dell attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto svolge motivi non consentiti in sede legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previst per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di me che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre, avendo la Corte congruamente motivato (pag. 3) la mancata riduzione per le generiche nella massima estensione.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023