Discrezionalità del Giudice nella Pena: Quando il Ricorso è Inammissibile
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati dell’autorità giudiziaria. Al centro di questo processo si colloca la discrezionalità del giudice, un principio cardine del nostro ordinamento penale che permette di adeguare la sanzione al caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 45825/2023) ci offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui tale potere può essere esercitato e le conseguenze di un ricorso che ne contesti l’operato senza fondati motivi di legittimità.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Misura della Pena
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Catania, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. Uno dei due, in seguito, rinunciava al proprio ricorso. L’altro, invece, basava la sua impugnazione su un unico motivo: la presunta violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all’eccessività della pena inflitta. In sostanza, l’imputato non contestava la sua colpevolezza, ma riteneva che la sanzione fosse sproporzionata.
La Decisione della Cassazione e la Discrezionalità del Giudice
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la graduazione della pena, ovvero la sua quantificazione concreta, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è assoluto, ma deve essere esercitato nel rispetto dei criteri guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
L’Onere Argomentativo del Giudice di Merito
Nel caso specifico, la Cassazione ha verificato che la Corte d’Appello aveva adempiuto al proprio onere motivazionale. La sentenza impugnata, infatti, conteneva un ‘congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti’ per la determinazione della pena. Di fronte a una motivazione logicamente coerente e non viziata da errori di diritto, il sindacato della Corte di Cassazione si arresta, poiché non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito che criticare la quantità di pena inflitta non è, di per sé, un motivo valido per un ricorso in Cassazione. L’imputato non può limitarsi a lamentare una sanzione ritenuta troppo severa. Per avere successo, il ricorso deve evidenziare un vizio di legittimità, come ad esempio:
* Una palese violazione dei limiti edittali (la pena è superiore al massimo o inferiore al minimo previsto dalla legge).
* Un’applicazione errata di circostanze aggravanti o attenuanti.
* Una motivazione inesistente, manifestamente illogica o contraddittoria.
Poiché nel caso di specie la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione adeguata per la sua decisione, il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma un punto fondamentale del processo penale: la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è ampia, ma non arbitraria. Tuttavia, per contestarla efficacemente in sede di legittimità, non è sufficiente esprimere un dissenso sulla severità della sanzione. È indispensabile individuare un vizio giuridico o un’irragionevolezza palese nel percorso logico seguito dal giudice. In assenza di tali elementi, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con un ulteriore aggravio di spese per l’imputato. La decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che, anziché contestare il merito della valutazione, si concentri sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza della motivazione.
È possibile impugnare una sentenza solo perché si ritiene la pena troppo alta?
No. Secondo questa ordinanza, non è sufficiente ritenere la pena eccessiva. Il ricorso deve dimostrare una violazione di legge o un difetto di motivazione da parte del giudice, non una semplice divergenza di valutazione sul merito.
Quale potere ha il giudice nel decidere l’entità della pena?
Il giudice ha un potere discrezionale, noto come discrezionalità del giudice, nel determinare la misura della pena. Questo potere deve essere esercitato entro i limiti fissati dalla legge (artt. 132 e 133 del codice penale) e deve essere supportato da una motivazione adeguata e logica.
Cosa accade quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nella sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45825 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45825 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e la successiva rinuncia dello stesso; Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infon in quanto, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazion della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circosta aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la eserci aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto a pagine 3 e 4 attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euit7Themiliàlin favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende e COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 ottobre 2023