Discrezionalità del giudice nella pena: la Cassazione stabilisce i limiti del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la determinazione della pena è un’attività che rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere contestata in sede di legittimità sulla base di una mera percezione di ‘eccessività’. Analizziamo insieme questa importante pronuncia per capire i confini di tale potere e i limiti dell’impugnazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver presentato per l’incasso, presso un ufficio postale, un assegno circolare risultato poi essere falso. La condotta, avvenuta nel 2017, aveva causato un danno economico al personale dell’ufficio.
Il Motivo del Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza d’appello, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: un vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio. In parole semplici, il ricorrente lamentava che la pena inflitta fosse eccessiva e che i giudici di merito non avessero giustificato adeguatamente la loro decisione, discostandosi dal minimo previsto dalla legge.
La Discrezionalità del Giudice e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno richiamato un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e l’applicazione di aggravanti o attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere, tuttavia, non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che il giudice di merito ha assolto pienamente al proprio onere di motivazione. La decisione di irrogare una pena superiore al minimo edittale era stata giustificata in modo logico e congruo, facendo riferimento a elementi specifici e rilevanti. In particolare, i giudici avevano considerato:
1. La gravità del danno: l’entità del pregiudizio economico causato dalla truffa.
2. Le modalità della condotta: il modo in cui il reato era stato commesso è stato ritenuto indicativo di una particolare spregiudicatezza da parte dell’imputato.
3. I precedenti penali: la presenza di numerosi precedenti a carico del ricorrente è stata valutata come un indice della sua personalità e della sua inclinazione a delinquere.
Secondo la Cassazione, questi elementi costituiscono una motivazione più che sufficiente a sorreggere la decisione sulla pena, rendendo la scelta del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità. Contestare la pena perché semplicemente ritenuta ‘troppo alta’ non è un motivo valido per un ricorso in Cassazione.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma che non è sufficiente lamentare l’eccessività della pena per ottenere una sua riforma in Cassazione. È necessario, invece, dimostrare che la decisione del giudice di merito sia viziata da un errore di diritto o da una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o carente. La discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è un pilastro del sistema penale, e la Suprema Corte interviene solo quando tale potere viene esercitato in modo palesemente irragionevole o al di fuori dei binari tracciati dalla legge.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta semplicemente ‘troppo alta’?
No. Secondo la sentenza, il motivo di ricorso che contesta la mera eccessività della pena non è consentito in sede di legittimità, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
In base a quali criteri un giudice decide l’entità della pena?
Il giudice esercita la sua discrezionalità in aderenza ai principi degli articoli 132 e 133 del codice penale. Nel caso specifico, sono stati considerati decisivi la gravità del danno, le modalità della condotta che rivelavano la spregiudicatezza del reo e i suoi numerosi precedenti penali.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato la sua decisione sulla pena, rendendo la sua valutazione discrezionale non criticabile in sede di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35009 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35009 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 13 aprile 2021 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione al reato di truffa (art. 640 cod. pen.) ai danni del personale dell’Ufficio postale di San Giorgio a Cremano realizzato mediante la presentazione all’incasso di un assegno circolare falsificato, reato commesso in data 26 settembre 2017.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio;
Rilevato che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che , nella specie, il giudice di merito ha assolto il proprio onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata, ove il discostamento dal minimo edittale Ł giustificato dalla gravità del danno, nonchØ dalle modalità della condotta capaci di mettere in luce la spregiudicatezza del ricorrente, emergente altresì dai numerosi precedenti penali).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
– Relatore –
Ord. n. sez. 14350/2025
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME