Discrezionalità del Giudice e Pena Eccessiva: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’ordinanza n. 47078 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità riguardo la quantificazione della pena. Il principio cardine ribadito è quello della discrezionalità del giudice di merito, un potere che, se esercitato con una motivazione congrua e logica, rende inattaccabile la decisione sulla misura della sanzione. Questo caso analizza un ricorso per cassazione avverso una condanna per gravi reati contro la persona, ritenuto inammissibile proprio perché la valutazione del giudice di merito era stata ben argomentata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Padova e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia per una serie di reati, tra cui lesioni personali aggravate, minaccia e furto aggravato. L’imputato, ritenendo la pena inflitta eccessiva, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e la Discrezionalità del Giudice
Il ricorrente ha contestato l’entità della pena, sostenendo che non fosse stata correttamente graduata. La difesa ha quindi cercato di ottenere una riduzione della sanzione, appellandosi alla Corte Suprema.
Tuttavia, la Cassazione ha subito evidenziato un principio consolidato nella giurisprudenza: la determinazione della pena, inclusi gli aumenti per le aggravanti e le diminuzioni per le attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei criteri guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendo i motivi proposti come “manifestamente infondati”. I giudici hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva adempiuto correttamente al suo onere di motivazione.
La Congruità della Motivazione come Scudo alla Censura
Il punto cruciale della decisione risiede nel fatto che la sentenza impugnata aveva fornito una giustificazione logica e coerente per la pena inflitta. In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato elementi concreti e specifici, come “il tipo di aggressione posta in essere in piena notte con azioni violente e oggetti contundenti impiegati a più riprese”.
Questo riferimento a circostanze fattuali precise dimostra che la decisione non era stata arbitraria, ma fondata su una valutazione ponderata della gravità della condotta dell’imputato.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano sul principio secondo cui la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Poiché nel caso di specie la Corte d’Appello aveva adeguatamente spiegato le ragioni della sua decisione sulla pena, facendo riferimento a elementi fattuali decisivi, non sussisteva alcun vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il potere discrezionale era stato esercitato legittimamente.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma che contestare l’eccessività della pena in Cassazione è un’impresa ardua. Non è sufficiente sostenere genericamente che la sanzione sia sproporzionata. È invece necessario dimostrare un vero e proprio errore giuridico o un vizio logico manifesto nel ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza. In assenza di tali vizi, la discrezionalità del giudice di merito rimane insindacabile. La decisione si conclude, come da prassi in caso di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a sanzione di un ricorso ritenuto palesemente privo di fondamento.
Quando la Corte di Cassazione può annullare una sentenza per pena eccessiva?
La Corte di Cassazione può intervenire non sulla quantità della pena in sé, ma solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o assente, oppure se non sono stati rispettati i criteri legali previsti dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Che cos’è la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena?
È il potere, conferito dalla legge al giudice, di determinare l’entità della pena (ad esempio, il numero di anni di reclusione) entro un minimo e un massimo stabiliti dalla norma, tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole, motivando la propria scelta.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel suo contenuto (nel merito) perché manca di uno dei requisiti previsti dalla legge. In questo caso, i motivi sono stati ritenuti “manifestamente infondati”, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47078 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47078 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 24/01/1997
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Padova per i reati di cui agli artt. 612 comma secondo, 582,585,625 comma primo n.7, 674, 61 n.1 cod. pen.
Considerato che il primo e il secondo motivo con i quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’eccessività della pena sono manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag.4 della sentenza impugnata che valorizza il tipo di aggressione posta in essere in piena notte con azioni violente e oggetti contundenti impiegati a più riprese).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cori condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
Il Presidente
Il consigliere estensore