Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26712 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26712 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 08/05/2023, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 16/09/2020 del Tribunale di Napoli Nord, che aveva condannato NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’articolo 176 d. Igs. 42/2004, in esso ritenendo assorbito il concorrente reato di cui all’articolo 648, alla pena di mesi 5 gg. 10 di reclusione ed euro 267,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta mancanza della motivazione, operata per relationem senza tenere conto delle specifiche censure proposte con l’atto di appello.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 133 in rifeirmento alla dosimetria della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, la statuizione di colpevolezza viene confermata non solo mediante il richiamo alla motivazione della prima sentenza, ma anche mediante riferimento espresso al verbale di perquisizione e sequestro ed alla relazione peritale, che non presenta lacune o aporie.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ritiene che, in ragione del valore del bene, non è possibile concedere le circostanze attenuanti generiche, né formulare una prognosi positiva di astensione dalla commissione di futuri delitti.
La graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01), ritenendo congrua la quantificazione della pena operata dal primo giudice.
Tale motivazione si pone in linea con l’orientamento della Corte, secondo cui nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.).
2. Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall’art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 32954 del 23/05/2014, Mozzato, Rv. 261661 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 19 aprile 2024.