Discrezionalità del Giudice: Quando la Pena Non Si Può Contestare in Cassazione
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Ma fino a che punto un condannato può contestare la decisione del tribunale? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un principio cardine del nostro sistema: la discrezionalità del giudice di merito. Questa decisione chiarisce che non basta ritenere una pena “troppo alta” per ottenere una revisione dalla Suprema Corte; è necessario dimostrare un vizio logico nella motivazione del giudice. Analizziamo insieme questo importante caso.
I Fatti del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di rapina aggravata. L’unico motivo di contestazione sollevato davanti alla Corte di Cassazione riguardava il trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente lamentava l’eccessività della pena base fissata dai giudici di merito, ritenendola sproporzionata.
Il ricorso, tuttavia, si limitava a una critica generica della decisione, senza individuare specifici vizi di legittimità nel percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello per giungere a quella determinazione.
La Discrezionalità del Giudice nel Diritto Penale
Il cuore della questione risiede nel concetto di discrezionalità del giudice. Secondo la legge, e in particolare gli articoli 132 e 133 del Codice Penale, il giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) ha il potere di graduare la pena entro i limiti minimi e massimi previsti per un dato reato. Questa scelta deve essere guidata da una valutazione complessiva che tenga conto della gravità del fatto, della capacità a delinquere del reo e di tutte le circostanze del caso.
La Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non ha il compito di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti. Il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la sentenza sia motivata in modo logico e non contraddittorio. Un ricorso che si limita a contestare l’entità della pena senza attaccare la coerenza della motivazione è, quindi, destinato a fallire.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo “manifestamente infondato”. I giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: la graduazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la valutazione di attenuanti e aggravanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere è insindacabile in sede di legittimità se esercitato in aderenza ai principi legali.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva adempiuto al suo onere di motivazione, esaminando adeguatamente le argomentazioni difensive e facendo riferimento a elementi concreti per giustificare la pena inflitta. Di conseguenza, la critica del ricorrente è stata considerata una generica doglianza sul merito della decisione, non consentita in Cassazione. La Corte ha pertanto condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è un caposaldo del nostro ordinamento. Per contestare con successo una condanna in Cassazione sotto questo profilo, non è sufficiente esprimere un dissenso sulla quantità della pena. È indispensabile che la difesa individui e dimostri un vizio specifico nella motivazione della sentenza, come un errore di diritto, una palese illogicità o una contraddizione manifesta. In assenza di tali vizi, la valutazione del giudice di merito rimane sovrana.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena decisa da un giudice?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice non ha motivato la sua scelta o lo ha fatto in modo illogico, contraddittorio o in violazione di legge. Non è sufficiente sostenere genericamente che la pena è “eccessiva”, perché la sua quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Cosa significa che un ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che i motivi del ricorso sono palesemente privi di fondamento legale, secondo principi già consolidati e costanti della giurisprudenza. In questo caso, il tentativo di rimettere in discussione la discrezionalità del giudice, senza evidenziare vizi di motivazione, è stato ritenuto tale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43131 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43131 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso con cui si contesta – in modo, peraltro, generico – la determinazione del trattamento sanzionatorio ed in particolare, l’eccessività della pena base per il reato di rapina aggravata, di cui al capo G) della imputazione, ritenuto più grave, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, l’onere argomentativo del giudice è assolto attraverso un adeguato esame delle deduzioni difensive ed il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata) ai fini della determinazione della pena base (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consigli e stenso
Il Presidente