Discrezionalità del Giudice: Quando la Cassazione non può modificare la pena
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire un principio cardine del nostro sistema processuale penale: la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena. Spesso, dopo una condanna, l’imputato può ritenere la sanzione eccessiva, ma non sempre questa percezione può tradursi in un valido motivo di ricorso in Cassazione. Vediamo perché, analizzando il caso specifico.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Quantificazione della Pena
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un uomo, condannato sia in primo grado che in appello per il reato di concorso in furto pluriaggravato. L’imputato non contestava la sua colpevolezza, ma si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando unicamente vizi di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, ovvero alla quantità di pena che gli era stata inflitta.
In sostanza, il ricorrente riteneva che i giudici di merito non avessero giustificato adeguatamente la loro decisione nel graduare la pena, applicando aggravanti e attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione e la discrezionalità del giudice
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato: la graduazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
La Corte Suprema non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o l’adeguatezza della pena. Il suo ruolo, in ‘sede di legittimità’, è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Pertanto, un ricorso che critica semplicemente l’entità della pena, senza dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia inesistente, palesemente illogica o contraddittoria, non può essere accolto.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che i giudici della Corte d’Appello avessero adempiuto correttamente al loro onere di motivazione. Essi avevano fatto riferimento a elementi specifici, ritenuti decisivi e rilevanti per giustificare il calcolo della pena, confermando la valutazione già operata dal giudice di primo grado. La motivazione è stata giudicata ‘congrua’ e adeguata, chiudendo così ogni spazio per una rivalutazione in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante conferma del fatto che la quantificazione della pena è una prerogativa quasi esclusiva dei giudici che valutano i fatti. La discrezionalità del giudice di merito è un pilastro del sistema, e la Corte di Cassazione interviene solo in casi eccezionali di palese irragionevolezza della motivazione. Per l’imputato, ciò significa che le contestazioni sulla severità della pena devono essere solidamente argomentate già nei primi due gradi di giudizio. La presentazione di un ricorso inammissibile, inoltre, comporta conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
È possibile impugnare in Cassazione la quantità di pena stabilita da un giudice?
No, di norma non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dai giudici di merito. Tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice e può essere sindacata solo se la motivazione a supporto è totalmente assente, contraddittoria o manifestamente illogica.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché non rispetta i presupposti richiesti dalla legge. Nel caso specifico, il motivo del ricorso (la critica alla misura della pena) non rientrava tra quelli che la Corte di Cassazione è autorizzata a valutare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questa vicenda, la sanzione è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12046 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato;
2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure);
3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
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Il consigliere estensore
Il Presidente