Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24478 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24478 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TARANTO il 05/12/1960
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato
inquadramento della fattispecie nell’ambito del delitto ex
art. 640 cod. pen., anziché in quella dell’art. 641 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di
legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di
merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata
avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
che, comunque, per il reato oggetto di ricorso i termini di prescrizione sono
maturati in data successiva (26/01/25) rispetto a quella di emissione della sentenza impugnata (09/10/2024);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex
art. 62-bis cod. pen., nonché l’eccessività della pena irrogata, non è consentito dalla legge
in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, ossia le modalità della condotta e la personalità dell’imputato (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.