Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31071 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31071 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 22/03/1977
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME NOME era stato ritenuto responsabile del reato di cu all’art. 497-bis cod. pen.;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore;
che, con l’unico motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutt di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851), come nel caso di specie; che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 2390 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congru riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025
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