Discrezionalità del Giudice: Quando la Cassazione Conferma la Pena
Il principio della discrezionalità del giudice rappresenta uno dei cardini del nostro sistema penale, specialmente quando si tratta di commisurare la pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha riaffermato con forza questo potere, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato che contestava la valutazione della recidiva, l’applicazione di un’aggravante e l’entità della sanzione. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del sindacato di legittimità e il ruolo centrale della motivazione nelle sentenze di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente sollevava tre principali motivi di doglianza:
1. La mancata disapplicazione della recidiva reiterata specifica, ritenuta ingiustificata.
2. L’erronea applicazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, n. 7, c.p.).
3. La mancata determinazione della pena nella misura minima prevista dalla legge.
Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di rivalutare elementi che erano già stati esaminati e decisi dai giudici di merito.
La Discrezionalità del Giudice nella Valutazione della Recidiva
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato dalla Suprema Corte non solo manifestamente infondato, ma anche aspecifico. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulla recidiva non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale in cui sono stati commessi. Al contrario, il giudice di merito ha il dovere di esaminare in concreto il rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti, secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo, evidenziando come i precedenti penali dell’imputato dimostrassero una vera e propria escalation criminosa e una perdurante inclinazione a delinquere, affinatasi nel tempo nella realizzazione di condotte fraudolente complesse. Questa valutazione, essendo logica e ben argomentata, rientra pienamente nella discrezionalità del giudice e non è censurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso, fornendo importanti chiarimenti su ciascun punto.
L’Aggravante del Danno Patrimoniale: una Questione di Fatto
Anche il secondo motivo, relativo all’aggravante del danno patrimoniale, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla sussistenza dei presupposti di una circostanza, come la ‘rilevante gravità’ del danno, costituisce una questione di fatto. Tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere oggetto di un nuovo esame da parte della Corte di Cassazione, a condizione che sia sorretta da una motivazione congrua e non illogica, come avvenuto nel caso in esame.
La Determinazione della Pena: Potere Discrezionale per Eccellenza
Infine, la Corte ha respinto anche la censura sulla quantificazione della pena. La graduazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la fissazione della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per le circostanze, è l’espressione massima del potere discrezionale del giudice. Tale potere viene esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Un ricorso in Cassazione non può mirare a ottenere una nuova e diversa valutazione sulla congruità della pena. L’intervento della Suprema Corte è ammesso solo se la decisione del giudice di merito risulta frutto di arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, circostanze non riscontrate nel provvedimento impugnato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. La discrezionalità del giudice di primo e secondo grado nella valutazione degli elementi di fatto, della personalità dell’imputato e nella conseguente determinazione della pena è un potere ampio ma non arbitrario, il cui corretto esercizio è garantito dall’obbligo di fornire una motivazione congrua, lineare e logica. Quando tale obbligo è rispettato, la decisione diventa insindacabile in sede di legittimità.
Come valuta un giudice la recidiva di un imputato?
La valutazione non si basa solo sulla gravità dei reati o sul tempo trascorso, ma su un’analisi concreta, ai sensi dell’art. 133 c.p., del rapporto tra il nuovo crimine e le condanne precedenti. L’obiettivo è verificare se la condotta passata indichi una persistente inclinazione a delinquere che ha influenzato la commissione del nuovo reato.
La valutazione di una circostanza aggravante, come il danno di rilevante gravità, può essere sempre contestata in Cassazione?
No, la sussistenza dei presupposti per un’aggravante è una questione di fatto, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Non può essere contestata in Cassazione se la decisione del giudice è supportata da una motivazione adeguata e non illogica.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di ridurre una pena ritenuta troppo alta?
No, non è possibile chiedere una nuova valutazione sulla congruità della pena. La graduazione della sanzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la determinazione della pena risulta frutto di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3163 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3163 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a BOVOLONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge per mancata disapplicazione della recidiva reiterata specifica, oltre che manifestamente infondato, risulta anche aspecifico, perchè riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, con congrua e lineare motivazione, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato subiudice (si vedano le pagg. 11 e 12, ove si è sottolineato che, a fronte dei diversi precedenti di cui risulta gravato l’odierno ricorrente, il reato per cui si procede risulta dimostrativo di una escalation criminosa ancora in progressione e di una perdurante inclinazione a delinquere, affinatasi nella realizzazione di condotte fraudolenti di particolare complessità);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di legge in relazione alla mancata disapplicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n.7, cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello correttamente indicato le ragioni per cui nel caso di specie debba ravvisarsi un danno patrimoniale di rilevante gravità, tenuto conto che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’operatività delle circostanze rappresentano una questione di fatto, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e come tale non censurabile in questa sede, se sorretta da una congrua e non illogica motivazione;
considerato, infine che, privo di pregio risulta anche il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata determinazione della pena in misura pari al minimo edittale, dovendosi a tal riguardo ribadire che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità
della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 13-14 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato -inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.