Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3121 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3121 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduc mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circost attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestame infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda 7 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da ques Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuant generiche può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elemen o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenz Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610);
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’ art. 606, comma 1, lett. e) cod. pen.;
considerato che il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i qual deduce, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al calcolo della p non sono consentiti e sono, altresì,pe4 manifestamente infondati perché, second l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattame sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti pe circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre ch fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., co nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad un nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia fru di arbitrio o di ragionamento illogico;
che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la Corte territorial congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento in merito al determinazione della pena, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici vedano, in particolare, le pagine 7-8 della sentenza impugnata); segnatament non si rileva nessuna illogicità o contraddizione nel calcolo della pena che riferimento alla reclusione, prevede la pena base di anni tre e mesi s reclusione, cui si aggiunge un aumento di sei mesi di reclusione per le sei u accertate (un mese ad usura) e, infine, di sei mesi per le due estors giungendo alla pena finale di anni quattro mesi sei di reclusione (pagg.7 ed 8 d sentenza impugnata).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2025.