Discrezionalità del Giudice: Quando la Pena Non Si Discute in Cassazione
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Ma fino a che punto un imputato può contestare la sua entità davanti alla Corte di Cassazione? Una recente ordinanza chiarisce i limiti del ricorso per eccessività della sanzione, confermando il principio della discrezionalità del giudice di merito. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere come e perché la quantificazione della pena, se ben motivata, diventa un terreno quasi inattaccabile in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava l’eccessività della pena che gli era stata inflitta. In sostanza, la difesa non contestava la colpevolezza, ma riteneva che la sanzione fosse sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti commessi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che la contestazione mossa dal ricorrente non poteva trovare accoglimento in sede di legittimità. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Una decisione netta che riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza.
Le Motivazioni: la discrezionalità del giudice e i limiti del ricorso
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che la sostengono. La Corte ha ribadito che, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che indicano i criteri per la commisurazione della sanzione (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, etc.).
La Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un “giudice di terzo grado” che può rivalutare nel merito la congruità della pena. Il suo compito è verificare che la motivazione del giudice sia logica, non contraddittoria e legalmente corretta. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano adeguatamente assolto al loro onere motivazionale. In particolare, avevano fatto riferimento a un elemento decisivo: l’imputato aveva commesso i reati contestati mentre si trovava già in esecuzione di un’altra pena. Questo fatto è stato ritenuto un indice rilevante e sufficiente a giustificare la severità della sanzione applicata, rendendo la decisione incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ha importanti implicazioni pratiche. Conferma che un ricorso in Cassazione basato unicamente sulla presunta eccessività della pena ha scarsissime probabilità di successo. Affinché una simile censura possa essere accolta, è necessario dimostrare un vizio logico manifesto nella motivazione del giudice di merito o una palese violazione dei criteri legali. Non è sufficiente, quindi, sostenere semplicemente che la pena sia “troppo alta”. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di concentrare gli sforzi difensivi sulla corretta valutazione di tutti gli elementi rilevanti per la quantificazione della pena già nelle fasi di merito del processo (primo grado e appello), poiché gli spazi per una riconsiderazione in sede di legittimità sono estremamente ridotti.
È possibile ricorrere in Cassazione sostenendo solo che la pena inflitta è troppo alta?
No, l’ordinanza stabilisce che l’unico motivo di ricorso basato sull’eccessività della pena non è consentito in sede di legittimità, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Quali criteri usa il giudice per decidere l’entità della pena?
Il giudice esercita la sua discrezionalità seguendo i principi enunciati negli articoli 132 e 133 del codice penale. Nel caso specifico, un elemento decisivo è stato il fatto che l’imputato avesse commesso i reati mentre era già in esecuzione di un’altra pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18950 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di AVV_NOTAIO,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 133 cod. pen.;
che l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto, nel caso di specie, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della determinazione della pena, quali il fatto che l’imputato commetteva i reati contestati mentre era in esecuzione di pena (si veda in particolare pag.6 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024
Adente