Discrezionalità del Giudice: Quando la Pena non si Discute in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto processuale penale: i limiti del sindacato di legittimità sulla quantificazione della pena. La Corte ribadisce un principio consolidato, ovvero che la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della sanzione è insindacabile in Cassazione, a meno che la motivazione non sia manifestamente illogica o arbitraria. Questo caso offre uno spunto per comprendere meglio i confini tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per i reati di furto in abitazione e tentato furto in abitazione. L’imputato, non soddisfatto della decisione e, in particolare, della pena inflitta, decideva di presentare ricorso per cassazione tramite il proprio difensore. Il fulcro del ricorso non era la negazione della sua colpevolezza, bensì la contestazione sulla congruità della pena determinata dai giudici dei primi due gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra la valutazione dei fatti e della congruità della pena, riservata ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), e il controllo sulla corretta applicazione della legge, compito esclusivo della Corte di Cassazione.
I Limiti del Ricorso e la Discrezionalità del Giudice
I giudici di legittimità hanno sottolineato che le doglianze presentate dall’imputato miravano a una ‘nuova valutazione’ della congruità della pena. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di Cassazione. Il potere di determinare l’entità della pena, infatti, è una delle massime espressioni della discrezionalità del giudice di merito, il quale deve esercitarla seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.).
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato. È inammissibile un ricorso per cassazione che, pur lamentando una presunta violazione di legge, in realtà cerca di ottenere una riconsiderazione del merito della decisione sulla pena. L’intervento della Cassazione è ammesso solo in casi eccezionali: quando la determinazione della pena è il risultato di un mero arbitrio, di un ragionamento palesemente illogico o quando è del tutto priva di motivazione. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione sufficiente a giustificare la pena inflitta, rendendo la doglianza del ricorrente infondata e, quindi, inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che la graduazione della pena è un’attività strettamente legata all’apprezzamento dei fatti e delle circostanze del caso concreto, un compito che spetta ai giudici di merito. Chi intende contestare una sentenza di condanna in Cassazione deve concentrarsi su vizi di legittimità, come l’errata interpretazione di una norma o un vizio logico grave nella motivazione, e non sperare in una semplice ‘riduzione di pena’. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando è possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice?
Risposta: È possibile contestarla solo se la decisione del giudice è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico e non è supportata da una motivazione sufficiente. Al di fuori di questi casi, la determinazione della pena rientra nella sua discrezionalità.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le questioni sollevate miravano a una nuova valutazione della congruità della pena, un’attività che non è consentita nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Risposta: La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31042 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31042 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 20/04/1972
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME NOME era stato ritenuto responsabile dei reati di furto abitazione e di tentativo di furto in abitazione;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore;
che il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimi comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli ar e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente