Discrezionalità del Giudice sulla Pena: Quando la Cassazione Dice No
L’entità della pena è uno degli aspetti più delicati e dibattuti del processo penale. Ma fino a che punto un condannato può contestare una pena ritenuta troppo severa? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso in sede di legittimità, riaffermando il principio della discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della sanzione. Questo principio è fondamentale per comprendere come e perché le decisioni sulla pena vengono prese e quando possono essere appellate con successo.
I Fatti del Processo
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dinanzi alla Suprema Corte riguardava l’eccessività della pena finale che gli era stata inflitta. Secondo il ricorrente, la sanzione era sproporzionata e chiedeva, pertanto, un suo ridimensionamento da parte dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte e la Discrezionalità del Giudice
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza italiana: la valutazione sulla congruità della pena è un’attività che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito (cioè del Tribunale e della Corte d’Appello).
Questo potere discrezionale non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che, nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente esercitato il proprio potere, assolvendo adeguatamente al suo onere argomentativo. I giudici di secondo grado avevano fornito una motivazione congrua, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi per la determinazione della pena e utilizzando corretti criteri di calcolo per gli aumenti e le diminuzioni derivanti da circostanze aggravanti e attenuanti. Pertanto, essendo la decisione di merito immune da vizi logici o giuridici, il ricorso che mirava a una semplice rivalutazione dell’entità della pena non poteva trovare accoglimento in sede di legittimità. La contestazione, essendo manifestamente infondata, ha portato alla dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un concetto cruciale per chiunque affronti un procedimento penale. Non è sufficiente ritenere una pena ‘troppo alta’ per ottenere una sua riforma in Cassazione. È necessario, invece, dimostrare che il giudice di merito ha commesso un errore di diritto nell’applicare le norme sulla commisurazione della pena o ha fornito una motivazione palesemente illogica. La decisione sottolinea come il ruolo della Cassazione sia quello di garante della corretta applicazione della legge, non quello di un terzo grado di giudizio sui fatti. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta semplicemente troppo alta?
No, non è possibile se questo è l’unico motivo del ricorso. La determinazione dell’entità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata dalla Corte di Cassazione, a meno che la motivazione della sentenza sia palesemente illogica o viziata da errori di diritto.
Cosa significa ‘discrezionalità del giudice’ nella determinazione della pena?
Significa che il giudice di merito (Tribunale o Corte d’Appello) ha il potere, guidato dagli articoli 132 e 133 del codice penale, di stabilire la pena concreta all’interno dei limiti edittali fissati dalla legge, considerando le specifiche circostanze del reato e la personalità del reo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che qui è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28758 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena, i relazione alla determinazione della pena finale, non è consentito dalla legge sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agl aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, c esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si ve in particolare pag. 4 della sentenza impugnata dove la corte d’appello, facend uso di corretti criteri di calcolo, ha correttamente determinato la pena finale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 04/06/2024