Discrezionalità del Giudice sulla Pena: Limiti del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare quando l’oggetto della contestazione è la quantificazione della pena. Il principio cardine ribadito è quello della discrezionalità del giudice di merito, un potere che, se esercitato correttamente, non può essere messo in discussione con un generico motivo di appello.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente era la presunta eccessività della pena finale che gli era stata inflitta. La difesa non ha contestato errori procedurali o di diritto specifici, ma si è limitata a una critica generica sulla severità della sanzione, ritenendola sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della congruità della pena, ma si concentra sulla natura del motivo presentato. La Corte ha stabilito che una contestazione generica sull’entità della pena non costituisce un valido motivo per ricorrere in Cassazione. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice e il Ruolo della Cassazione
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato della giurisprudenza. La graduazione della pena, ovvero la sua determinazione concreta, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato in aderenza ai principi guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
La Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che i giudici d’appello avevano adeguatamente motivato la loro decisione, applicando correttamente i criteri di calcolo per determinare la pena finale.
Un ricorso che si limita a lamentare l’eccessività della pena, senza individuare un vizio logico nella motivazione o un errore di diritto, si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. Per questo motivo, il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’ e quindi inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per impugnare con successo una sentenza in Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione del giudice sulla pena. È necessario, invece, dimostrare che il giudice ha commesso un errore nell’applicazione della legge o che il suo ragionamento è palesemente illogico o carente. L’atto di appello deve contenere censure specifiche e dettagliate, non critiche generiche. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea l’importanza di strutturare i motivi di ricorso su precise violazioni di legge, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
No, non è possibile se la contestazione è generica e si limita a lamentare l’eccessività della pena. Il ricorso è ammissibile solo se si dimostra che il giudice di merito ha commesso un errore di diritto o ha fornito una motivazione illogica o assente nella determinazione della sanzione.
Che cos’è la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena?
È il potere, conferito dalla legge al giudice di merito, di stabilire l’entità della pena all’interno di un minimo e un massimo edittale, basandosi sui criteri fissati dagli artt. 132 e 133 del codice penale, come la gravità del reato e la personalità dell’imputato.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28755 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta genericamente l’eccessività della pena in relazione alla determinazione della pena finale non è consentito dal legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudic merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si ve in particolare pag. 2 della sentenza impugnata dove la corte d’appello, facend uso di corretti criteri di calcolo, ha correttamente rideterminato la pena finale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 04/06/2024