Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27281 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 15 febbraio 2022, con la quale NOME era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis e 625, co. 1, n.2 cod. pen.
Il ricorso proposto dall’imputato è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutaz del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi a esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri d inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Quanto ai rilievi in punto di trattamento sanzionatorio, va ricordato che determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampi potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbi valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalit che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della esegui valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 3610 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754). La pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 267949). Nella specie, peraltro, l’entità della pena irrogata è sta legittimamente giustificata in relazione alla gravità del reato e alla personalità dell’impu risultante dai numerosi precedenti a suo carico; né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli disattesi o superati da tale valutazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024