La Discrezionalità del Giudice nella Pena: un Limite per la Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale penale: la determinazione della pena è un’attività che rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Un ricorso basato unicamente sulla presunta eccessività della sanzione è, secondo un orientamento consolidato, destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo questa importante pronuncia per capire i limiti del sindacato della Suprema Corte.
I Fatti del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava l’eccessività della pena inflittagli. Secondo la difesa, la sanzione era sproporzionata e non adeguatamente commisurata ai fatti. L’obiettivo era ottenere una riduzione della pena in sede di legittimità, ovvero davanti alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta e non lascia spazio a interpretazioni: contestare la misura della pena non è un argomento valido in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice e il Ruolo della Cassazione
La Corte fonda la sua decisione su un principio giurisprudenziale consolidato. La graduazione della pena, inclusi gli aumenti per le aggravanti e le diminuzioni per le attenuanti, è un’attività che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei criteri guida enunciati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
Il ruolo della Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Pertanto, un ricorso che si limiti a lamentare l’eccessività della pena, senza evidenziare vizi logici o violazioni di legge nella motivazione del giudice di merito, è manifestamente infondato.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse adeguatamente motivato la sua decisione, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi, come indicato nella sentenza impugnata. L’onere argomentativo era stato assolto in modo congruo, rendendo la scelta sulla quantificazione della pena insindacabile in questa sede.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva di impugnare una sentenza in Cassazione basandosi esclusivamente sulla richiesta di uno ‘sconto di pena’ è quasi sempre destinata al fallimento. Per poter ottenere un annullamento, è necessario dimostrare che il giudice di merito ha commesso un errore di diritto o ha redatto una motivazione palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente riguardo ai criteri di commisurazione della pena. La semplice affermazione che la pena è ‘troppo alta’ non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità della Corte Suprema, che tutela la discrezionalità del giudice come baluardo della valutazione di merito.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
No, di norma non è possibile. Il ricorso che contesta unicamente l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è considerato manifestamente infondato se il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata.
Qual è il ruolo del giudice di merito nel determinare la pena?
Il giudice di merito ha il potere discrezionale di graduare la pena, fissare la pena base e applicare aumenti o diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, basando la sua decisione sui principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale.
Cosa succede se un ricorso per eccessività della pena viene presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36814 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36814 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.