Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29741 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29741 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SINOPOLI il 13/01/1980
presente prowedknento omettere le generalità e altri dati identikatM a norma dell’art. 52 196/03 in quanto( o disposto cNalcio CI a rishiepte petti MIP0* «le leo.
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva nella quale si insiste sui motivi e, in particolare, su quello relativo alla attendibilità della persona offesa.
Osservato che il primo motivo sulla attendibilità della persona offesa e sulla abitualità della condotta è generico al confronto con l’articolata valutazione,
compiuta dai giudici di appello, delle dinamiche familiari raccontate dalla persona offesa, e che avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni. La Corte
di appello ha, inoltre, puntualmente, motivato sulla genuinità, spontaneità e coerenza del narrato della stessa. Peraltro, la valutazione della attendibilità della
persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere
rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, il che non è nella fattispecie.
Il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile avendo la Corte d’appello sottolineato le modalità della
condotta e la gravità dei fatti, i precedenti penali dell’imputato, oltre che la assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso. Nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenu decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole.
In relazione al terzo motivo sulla eccessività della pena, va ribadito che la graduazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre in presenza di pena determinata avendo riguardo alla gravità del fatto e al profilo personologico dell’imputato.
Anche il motivo sulla recidiva è generico, avendo la Corte d’appello adeguatamente motivato la ritenuta sussistenza della stessa, evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all’imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli, la qualità dei comportamenti, deve essere ritenuta sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025.