La Discrezionalità del Giudice nella Pena: Analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata su un tema cruciale del diritto penale: i limiti della discrezionalità del giudice nella concessione delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena. Con una recente ordinanza, i giudici hanno ribadito principi consolidati, respingendo il ricorso di un imputato che lamentava un’eccessiva severità della condanna. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere come i giudici di merito debbano motivare le loro scelte e quali sono i confini del sindacato di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Palermo ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. In primo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse carente. In secondo luogo, contestava la quantificazione della pena, ritenendola sproporzionata e frutto di una motivazione insufficiente.
La Decisione della Corte e la Discrezionalità del Giudice
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando entrambi i motivi manifestamente infondati. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: l’ampia discrezionalità del giudice di merito nelle valutazioni che portano alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Analizziamo i due punti chiave.
Il Rifiuto delle Attenuanti Generiche
Sul primo motivo, la Cassazione ha ricordato che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il giudice non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. Per motivare adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice fornisca un “congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi”. In pratica, se il giudice individua validi motivi per non concedere lo sconto di pena (ad esempio, la gravità dei fatti o la personalità dell’imputato), la sua motivazione è completa, e tutti gli altri argomenti a favore si considerano implicitamente superati.
La Graduazione della Pena
Anche il secondo motivo è stato respinto sulla base di principi simili. La graduazione della pena, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge (artt. 132 e 133 c.p.), è una delle massime espressioni della discrezionalità del giudice di merito. Questa scelta non può essere messa in discussione in sede di legittimità, a meno che non sia il risultato di “mero arbitrio o di ragionamento illogico” e non sia supportata da una “sufficiente motivazione”. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha gestito il processo, ma solo verificare che la decisione sia stata presa in modo logico e conforme alla legge.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si radica nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Le Corti d’Appello e i Tribunali valutano i fatti e le prove per decidere sulla colpevolezza e sulla pena. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non può, quindi, riesaminare i fatti o la convenienza della pena, ma solo controllare che il percorso logico-giuridico seguito dal giudice inferiore sia corretto. Concedere alla Cassazione il potere di ricalcolare la pena significherebbe trasformarla in un terzo grado di giudizio di merito, snaturando la sua funzione. Per questo, finché la decisione è motivata in modo logico e non arbitrario, essa è insindacabile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale: la fiducia nell’operato del giudice di merito e nella sua capacità di adattare la sanzione al caso concreto. Per gli operatori del diritto, ciò significa che i ricorsi in Cassazione basati su una generica contestazione della pena o del diniego delle attenuanti hanno scarsissime probabilità di successo. L’unica strada percorribile è quella di dimostrare un vizio specifico e macroscopico nella motivazione, come una palese illogicità o una contraddizione insanabile. La discrezionalità del giudice, se esercitata correttamente, rimane un pilastro del sistema sanzionatorio penale.
Un giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, non è necessario. Per motivare il diniego, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, ritenendo così superati tutti gli altri.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa da un giudice?
No, di norma non è possibile. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al controllo della Cassazione, a meno che la decisione non sia frutto di mero arbitrio, palesemente illogica o priva di una motivazione sufficiente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22197 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il mancato riconoscimento delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agl elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 2);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione dì legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati
negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora no frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suffic motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.