Discrezionalità del Giudice: Quando la Decisione sulla Pena è Insindacabile
L’ordinanza n. 9081/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante occasione per approfondire il tema della discrezionalità del giudice nel processo penale. Questo principio, fondamentale nel nostro ordinamento, conferisce al magistrato un margine di valutazione essenziale, specialmente in due ambiti cruciali: la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione dell’entità della pena. La pronuncia in esame chiarisce i limiti del sindacato di legittimità su tali decisioni, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di furto tentato e aggravato. I giudici di secondo grado, pur riformando parzialmente la sentenza del Tribunale e concedendo una specifica attenuante (quella del danno di particolare tenuità, ex art. 62 co. 4 c.p.), avevano confermato la condanna. L’imputato ha deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando due specifici vizi.
I Motivi del Ricorso: Attenuanti e Pena Eccessiva
Il ricorrente ha fondato la sua impugnazione su due principali argomentazioni:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
2. Eccessività della pena irrogata, ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti contestati.
Entrambi i motivi chiamavano in causa il modo in cui il giudice di merito aveva esercitato il proprio potere valutativo, un’area tradizionalmente riservata al suo prudente apprezzamento.
La Decisione della Corte: La discrezionalità del giudice e l’inammissibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, rigettando entrambe le doglianze. La decisione si fonda su principi giurisprudenziali stabili e chiarisce nettamente i confini entro cui la valutazione del giudice di merito è considerata legittima e, di conseguenza, non censurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha articolato il proprio ragionamento distinguendo i due motivi di ricorso, ma riconducendoli entrambi al principio cardine della discrezionalità del giudice.
Sulle Circostanze Attenuanti Generiche
In merito al primo punto, la Cassazione ha ribadito che, per negare le attenuanti generiche, non è richiesta al giudice una motivazione analitica su ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È invece considerato sufficiente un riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione. Tale valutazione, una volta espressa in modo congruo, assorbe e supera implicitamente ogni altra considerazione di segno opposto. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adempiuto a tale onere motivazionale, rendendo la censura infondata.
Sulla Graduazione della Pena
Anche riguardo al secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, la Corte ha sottolineato che la sua determinazione rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato in aderenza ai principi guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di tener conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo. Se il giudice fornisce una motivazione adeguata e non manifestamente illogica per la pena inflitta, come avvenuto nel caso in esame, la sua scelta non può essere messa in discussione dalla Corte di Cassazione, che non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un principio fondamentale del diritto processuale penale: il giudizio di merito è sovrano nella valutazione degli elementi di fatto e nell’esercizio del potere discrezionale che la legge gli affida. Un ricorso in Cassazione basato sulla presunta ingiustizia della pena o sulla mancata concessione delle attenuanti generiche ha scarse probabilità di successo se non è in grado di dimostrare un vizio logico manifesto o una palese violazione di legge nella motivazione del giudice. La decisione, pertanto, funge da monito: l’appello alla Suprema Corte deve concentrarsi su questioni di pura legittimità, non potendo trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Un giudice deve confutare ogni argomento della difesa per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti nella sua valutazione, superando così implicitamente tutti gli altri argomenti.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza solo perché si ritiene la pena troppo alta?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o viola i criteri legali (artt. 132 e 133 c.p.), ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9081 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9081 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato e aggravato, tuttavia concedendogli l’attenuante di cui all’art. 62 co. 4 c.p.;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all’eccessività della pena irrogata, sono inammissibili e manifestamenti infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, se per l’applicazione delle circostanze ex art. 62 bis c.p. sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevan rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, per quanto attie alla graduazione della pena, va rilevato che essa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 133 cod. pen.; nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevant (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024.