Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24493 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24493 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CERIGNOLA il 05/12/1992
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Letto che il primo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si contestano il
rilevato
( 4- cod. pen. e delle diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 648 connmal.
ex circostanze attenuanti generiche
art.
62-bis non sono consentiti in sede di
legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa
Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il dinie g o della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, a parere del giudice di merito, non emergono elementi positivamente
valutabili a tal fine, considerando la gravità della condotta posta in essere g nata);
dall’imputato (si veda pag. 4 della sentenza impu che il secondo motivo di ricorso che contesta la pena irrogata
considerato non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del g iudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ;
che nella specie l’onere ar g omentativo del g iudice è stato adeguatamente svolto (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), in q uanto la pena è stata irrogata nel minimo edittale per il reato ex art. 648 cod. pen., aumentata ex lege nella misura di due terzi ai sensi dell’art. 99 comma 4 cod. pen., pertanto non è riducibile;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 g iug no 2025.