Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21798 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21798 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il 22/02/1973
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a LIVORNO il 04/12/2005
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo del ricorso COGNOME sulla penale responsabilità,
non è consentito in questa sede poiché tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di
valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, in violazione delle prerogative del giudizio di legittimità; osservato in ogni caso che, nella specie, i
giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa
sede (si veda, in particolare, pag. 5 sull’attendibilità del riconoscimento operato dal teste di NOMECOGNOME);
considerato che il secondo motivo del ricorso dell’imputata e l’unico motivo
dell’impugnazione presentata nell’interesse del coimputato, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privi di concreta
specificità, non sono consentiti in quanto inerenti al trattamento punitivo benché
sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; in relazione alle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla negativa personalità degli imputati);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.