Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12362 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nel procedimento nei confronti di: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in accoglimento del reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE in data 11 aprile 2022, così deliberava, fissando un termine di sessanta giorni entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto ottemperare:
“DISPONE
che la RAGIONE_SOCIALE fornisca la saletta ove si svolge il servizio barberia RAGIONE_SOCIALE sez. 41 bis di ubicazione del reclamante di un aeratore per il ricambio dell’aria, provveda alla riparazione RAGIONE_SOCIALE poltrona in uso e predisponga che la mansione di barbiere sia svolta, anche presso la sez. 41 bis di ubicazione del reclamante, da un detenuto che sia stato formato, seppur in modo minima le, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE stessa, ed all’approntamento dei necessari accorgimenti igienicosanitari, cui saranno anche fornite anche forbici ed almeno una seconda testina per il rasoio per capelli, nonché adeguati presidi igienizzanti, al fine di consentire le necessarie operazioni di igienizzazione tra un taglio e l’altro”.
Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, per il tramite dell’RAGIONE_SOCIALE generale dello Stato.
Nell’unico motivo articolato, denuncia carenza assoluta di giurisdizione in materia riservata dalla legge alla potestà discrezionale dell’Autorità amministrativa, non irragionevolmente esercitata in rapporto ad esigenze di sicurezza e di igiene, con particolare riferimento alla disciplina del servizio di barberia nel reparto destinato ad accogliere detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, in adesione alle tesi sostenute dall’Amministrazione ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e dev’essere, pertanto, accolto.
Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ammette la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise da condott dell’Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio».
Presupposti essenziali dell’intervento giurisdizionale sono, dunque, costituiti dall’esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto RAGIONE_SOCIALE carcerazione e direttamente meritevole
di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all’Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto.
È peraltro evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi RAGIONE_SOCIALE persona, e ciò anche quale conseguenza dell’adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell’Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l’ord e la sicurezza interna e l’irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l’ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280532).
È a partire da tale constatazione che la giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ammonisce a non confondere il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260117; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258398).
La sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell’Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261549).
È agevole constatare, con riferimento al caso di specie, che la normativa di ordinamento penitenziario (l’art. 8 RAGIONE_SOCIALE legge n. 354 del 1975, attuato dall’art. 8 del regolamento approvato con d.P.R. n. 230 del 2000) garantisce al recluso il diritto all’igiene personale, quale parte integrante del diritto costituzionale alla dignità umana, che deve essere sempre rispettata in costanza di detenzione, e in tale ambito appresta e disciplina il servizio di barberia, comprendente il taglio dei capelli.
La vigente circolare applicativa, riguardante l’organizzazione delle sezioni destinate ad ospitare i detenuti assoggettati al regime detentivo di cui all’art. 41-bis Ord. pen., assicura la gratuità del servizio, affidato ad apposito detenuto lavorante, e ne precisa, nel dettaglio, i tempi e i modi, dettando apposite prescrizioni inerenti alla verifica, preventiva e successiva, degli strumenti in uso.
La delimitazione ulteriore di questi ultimi, e l’eventuale loro limitazione, con esclusione di strumenti manuali da taglio, rientra nelle legittime prerogative delle singole Direzioni d’istituto, nell’esplicazione RAGIONE_SOCIALE discrezionalità amministrativa che ad esse compete nell’esercizio delle potestà di organizzazione degli istituti stessi, e di regolamentazione delle attività ivi svolte, non esistendo al riguardo l’esigenza di assoluta uniformità di scelte e modelli.
L’inibizione all’uso di tali strumenti risponde a finalità di sicurezza di intuitiv comprensione, in tal modo non arbitrariamente perseguite (ancorché siano immaginabili, e siano realizzati in qualche altro istituto, alternativi protocolli, c possano assicurare equivalenti cautele), né il divieto frustra, sotto l’aspetto considerato, il diritto del detenuto al decoro e all’igiene personale, comunque assicurato, venendo ad incidere solo sulle concrete modalità di esercizio del diritto stesso (in termini, conclusivamente, Sez. 1, n. 46704 del 30/09/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in proc. COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 21349 del 31/03/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in proc. Presta, non mass.).
4. Venendo al caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, dopo aver dato atto del sopralluogo effettuato da personale del RAGIONE_SOCIALE, il cui esito “rassicurante” circa le condizioni igienicosanitarie del locale adibito a barberia è stato documentato in apposita relazione; avendo espressamente escluso, quindi, che, sotto il profilo igienico-sanitario – l’unico, nella specie, potenzialmente suscettibile di incidere su diritti soggettivi – esistessero preoccupazioni di sorta, si è, ciononostante, dedicato a impartire minuziose disposizioni di dettaglio (sugli arredi, gli strumenti da utilizzare e sulla individuazion e formazione dei soggetti da incaricare per il servizio di barberia), integralmente riportate in premessa, del tutto esulanti dall’ambito dei diritti soggettivi (in particolar di quello alla salute), ma, al contrario, costituenti espressione di indebita ingerenza in ambito prettamente riservato alla discrezionale valutazione dell’Amministrazione penitenziaria.
Tanto impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, conseguendo a tale pronuncia la definitiva reiezione del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto interessato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente