Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3715 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3715 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SAN MARCELLINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/03/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 10 marzo 2023 il Tribunale di Napoli – quale giudi della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da COGNOME tesa ad ottenere la sostituzione della sanzione sostitutiva della semideten (già in atto in forza di sentenza divenuta irrevocabile il 19 dicembre 2022) quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art.56 bis della legge n.689 del 1981, come novellata dal d.ígs. n.150 del 2022.
1.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che:
la disciplina transitoria di cui all’art.95 del d.lgs. n.150 del 2022 pr possibilità di applicare la nuova disciplina, ove più favorevole, solo nel caso il procedimento risulti pendente (presso la corte di cassazione) alla data entrata in vigore (30 dicembre 2022), mentre nel caso del COGNOME si è form il giudicato in data 19 dicembre 2022;
in ogni caso, l’avvenuta applicazione della semidetenzione comporta esclusivamente (sempre ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n.150 del 202 possibilità di conversione della sanzione nel nuovo istituto della semili sostitutiva.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e si pone, in subordi dubbio di legittimità costituzionale.
Si rappresenta che, come è noto, la data di vigenza del digs. n.150 del 2022 originariamente fissata al 1 novembre del 2022 e la proroga è stata operata co decreto legge n.162 del 2022.
Si propone, sul tema, una interpretazione ‘costituzionalmente orientata’, porterebbe a ritenere possibile l’applicazione del novum normativo ai casi in cui la formazione del giudicato si è verificata tra il 1 novembre e il 30 dicembre del 2 In subordine si aderisce al dubbio di legittimità costituzionale del citato d. del 2022, già pendente in forza della ordinanza emessa dal Tribunale di Siena data 11 novembre 2022.
2.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore violazione di legge e si pone ulter dubbio di legittimità costituzionale.
In rapporto alla seconda ratio decidendi, si contesta la ragionevolezza della disposizione transitoria che finisce con il favorire il condanNOME a pena deten che, nei limiti di entità della pena, potrebbe accedere a tutte le ipotesi sostitutive, rispetto al soggetto destinatario di sanzione sostitutiv semidetenzione che può chiedere esclusivamente la conversione nella semilibertà sostitutiva.
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Quanto al primo motivo va rilevato che questa Corte di legittimità si è pronunziata sulla questione dedotta, con arresti condivisi dal Collegio (si ve particolare Sez. I n. 36885 del 4.7.2023, ric. Sedicini). Il differimento della data di vigenza del decreto legislativo n.150 del 2022, op con il d.l. n.162 del 2022, ha comportato la conseguenza della ‘assenza di vige delle disposizioni innovative (contenute nel testo del d.lgs. n.150) sino dicembre del 2022, sicchè la disciplina transitoria dì cui all’art. 95 non p essere interpretata nel modo in cui ha ritenuto di fare il giudice del merito. La formazione del giudicato in un momento antecedente al 30 dicembre del 2022 determina, in sostanza, la non modificabilità dei contenuti della decis irrevocabile da parte del giudice della esecuzione.
3.2 Né può accedersi al prospettato dubbio di legittimità costituzionale, risol giudice delle leggi con la sentenza numero 151, depositata il 18 luglio del 202 La Corte Costituzionale ha ritenuto che l’intervento adottato con il d.l. n.16 si ponga in contrasto con il testo dell’art.77 comma 2 cost., in ragione esistenza di adeguati presupposti in punto di straordinaria necessità e urge Inoltre, quanto al tema specifico del differimento della vigenza si è con net affermato che la scelta di modulare – con un atto avente forza di legge – la vacatio legis di un diverso atto normativo non è di per sé costituzionalmente illegittima Va pertanto ribadito che la intera disciplina di cui all’art.95 del d.lgs. n 2022 va letta in tale chiave, nel senso che la possibile applicazione delle disposizioni di legge è correlata alla intervenuta (o meno) formazione del giudic alla data del 30 dicembre 2022. Se in tale momento era pendente il segmento d giudizio innanzi la Corte di Cassazione l’applicazione delle nuove disposizio
consentita anche dopo la formazione del giudicato, con istanza rivolta (entro tr giorni dalla irrevocabilità) al giudice della esecuzione.
3.3 Quanto al secondo profilo di doglianza, non si ravvisa la possibilità di sol nuovo incidente di legittimità costituzionale, in rapporto al parametro rilevanza ed alla stessa configurazione della domanda posta dalla difesa .
Ed invero, ad essere condizionante – per quanto sinora detto – è la formazione giudicato in un momento antecedente al 30 dicembre 2022.
Tale aspetto, per quanto sinora detto, preclude per tutti i soggetti condannat a pena detentiva che a sanzione sostitutiva) l’accesso alle nuove disposizioni
In detta cornice, il secondo comma dell’art.95 del d.lgs. n.150 del regolamenta esclusivamente l’ipotesi in cui sia in corso di esecuzione (sempr 30 dicembre del 2022) la sanzione sostitutiva della semidetenzione o della lib controllata, introducendo la temporanea ultrattività di una disciplina regolati tali sanzioni sostitutive) che altrimenti sarebbe abrogata e offre la possib transitare dalla semidetenzione all’affine istituto della semilibertà sostituti
Si tratta pertanto di una disposizione ispirata al favor rei, che mantiene in essere temporaneamente le sanzioni sostitutive non più previste e che non determina disparità di trattamento segnalata dalla difesa.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso in data 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente