Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18686 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 01/04/1984
avverso l’ordinanza del 17/10/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME COGNOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 17.10.2024 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, formulata nell’interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili;
Premesso che il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01);
Considerato che, nella prospettiva sopra indicata, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che, pur a fronte della allegazione difensiva della contiguità temporale dei fatti (che, peraltro, non giudica particolarmente significativa) e della loro medesima indole, le violazioni contestate dovessero essere considerate, per loro natura, “come reati estemporanei e interconnessi” e, pertanto, quali indici, piuttosto, di una abitualità criminosa e di una scelta di vita ispirata alla contingente consumazione di illeciti;
Rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso si svolge in modo generico e si limita a riprodurre profili di censura già vagliati dal giudice dell’esecuzione, proponendo significati diversi da quelli attribuiti dall’ordinanza impugnata ad alcuni degli indici generalmente ritenuti sintomatici di un disegno criminoso unitario;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01);
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025